Lo studio si propone di analizzare il significato e il valore del vincolo contrattuale in relazione al pentimento unilaterale: intende cioè valutare quale reazione l’ordinamento contrapponga al ripensamento di una delle parti, che rifiuta di attuare il contratto. Valutare la forza del vincolo contrattuale significa, semplicemente, individuare l’operatività e i limiti dei rimedi accordati dalla legge al contraente fedele nei confronti della controparte, che rifiuta di rispettare gli impegni precedentemente assunti. Si assumono quale essenziale punto di partenza le disposizioni codicistiche che, sul terreno di alcuni contratti tipici, accordano alla parte pentita il diritto di recedere incondizionatamente. La scelta di escludere i recessi discrezionali previsti dalla legislazione consumeristica è giustificata dal fatto che le relative disposizioni rispondono a una logica settoriale - per molti versi antitetica a quella del codice - in quanto presuppongono un’asimmetria di potere contrattuale tra le parti. Nell’ambito di questa indagine, invece, si considera in termini generali il rapporto tra il vincolo contrattuale e il pentimento unilaterale, assumendo a presupposto la parità formale tra le parti contraenti. Individuate le ragioni che determinano l’espressa previsione di un diritto di recesso, occorre verificare se le relative disposizioni siano da considerare quali eccezioni al principio della forza di legge (art. 1372 c.c.) o sottendano, invece, un limite generale al valore del vincolo contrattuale. Si ipotizza, dunque, che da queste norme possano trarsi indicazioni di carattere generale in ordine al regime dei rimedi applicabili quando una delle parti rifiuta di attuare il contratto senza una valida giustificazione.

Recesso discrezionale e rimedi contrattuali

DELLACASA, MATTEO
2008-01-01

Abstract

Lo studio si propone di analizzare il significato e il valore del vincolo contrattuale in relazione al pentimento unilaterale: intende cioè valutare quale reazione l’ordinamento contrapponga al ripensamento di una delle parti, che rifiuta di attuare il contratto. Valutare la forza del vincolo contrattuale significa, semplicemente, individuare l’operatività e i limiti dei rimedi accordati dalla legge al contraente fedele nei confronti della controparte, che rifiuta di rispettare gli impegni precedentemente assunti. Si assumono quale essenziale punto di partenza le disposizioni codicistiche che, sul terreno di alcuni contratti tipici, accordano alla parte pentita il diritto di recedere incondizionatamente. La scelta di escludere i recessi discrezionali previsti dalla legislazione consumeristica è giustificata dal fatto che le relative disposizioni rispondono a una logica settoriale - per molti versi antitetica a quella del codice - in quanto presuppongono un’asimmetria di potere contrattuale tra le parti. Nell’ambito di questa indagine, invece, si considera in termini generali il rapporto tra il vincolo contrattuale e il pentimento unilaterale, assumendo a presupposto la parità formale tra le parti contraenti. Individuate le ragioni che determinano l’espressa previsione di un diritto di recesso, occorre verificare se le relative disposizioni siano da considerare quali eccezioni al principio della forza di legge (art. 1372 c.c.) o sottendano, invece, un limite generale al valore del vincolo contrattuale. Si ipotizza, dunque, che da queste norme possano trarsi indicazioni di carattere generale in ordine al regime dei rimedi applicabili quando una delle parti rifiuta di attuare il contratto senza una valida giustificazione.
2008
9788834885437
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