Si avverte un certo disagio – tanto in giurisprudenza, quanto in letteratura – nell’applicare ai contratti associativi l’intero prontuario delle regole interpretative previste dalla disciplina generale del contratto (artt. 1362-1371 c.c.). La discussione dottrinale si è concentrata sulle società di capitali, ove tradizionalmente si ritengono inapplicabili i c.d. criteri di interpretazione soggettiva (o, secondo una impostazione più recente, si considerano irrilevanti eventuali circostanze di natura extra-testuale); molto circoscritto, invece, lo studio della questione nelle socIetà di persone, nelle cooperative e nelle associazioni. Nelle società di capitali, i regimi interpretativi “in deroga” sono in genere giustificati alla luce della libera circolazione delle partecipazioni, che rende il contratto accessibile anche a soggetti ai quali la comune intenzione dei fondatori è di principio sconosciuta. Nel tempo, tuttavia, lo studio della questione ha portato a considerare anche le situazioni in cui un’esigenza di salvaguardare quanti aderiranno in futuro non ricorre in concreto, con conseguente ridimensionamento della effettiva “generalità” della ricostruzione che si è prima ricordata. Il problema si presta così, oggi, a soluzioni articolate in ragione di plurimi fattori, variamente individuati tra gli interpreti, alcuni muniti di una certa stabilità nel tempo (il tipo societario coinvolto; il regime di circolazione statutariamente in essere; la natura delle singole clausole), altri invece passibili di mutamento nel tempo (l’identità delle parti, il relativo stato di conoscenza circa la comune intenzione precedente). L’impressione è che la diffusione di simili letture sia da ricondurre all’assenza di una solida elaborazione teorica alla base dell’affermata necessità di un regime interpretativo speciale. Tanto più è incerto tale elemento di fondo (o, il che è lo stesso, tanto più esso è studiato con riferimento esclusivo ad alcune fattispecie, o sottospecie, associative), quanto più è facile che siano poi individuate limitazioni ed eccezioni che circoscrivono la portata della soluzione di principio. Il presente lavoro riprende l’argomento allo scopo di dimostrare che nei contratti associativi la regola della comune intenzione delle parti, anche alla luce del relativo comportamento complessivo (art. 1362 c.c.), subisce una fisiologica, e però ineludibile, evaporazione, derivante dalla peculiare conformazione del ruolo delle parti nella elaborazione e conclusione dell’accordo, da una parte, e nella relativa attuazione, dall’altra parte. Lo scritto mira ad articolare il ragionamento in termini generali, vale a dire ricercando ragioni, a supporto della tesi appena enunciata, che siano indipendenti dal tipo (o sub-tipo) di contratto associativo considerato, nonché dalle vicende che esso può, durante il corso della sua efficacia, conoscere.

Contro la rilevanza ermeneutica, nei contratti associativi, del comportamento complessivo delle parti

giovanni petroboni
2025-01-01

Abstract

Si avverte un certo disagio – tanto in giurisprudenza, quanto in letteratura – nell’applicare ai contratti associativi l’intero prontuario delle regole interpretative previste dalla disciplina generale del contratto (artt. 1362-1371 c.c.). La discussione dottrinale si è concentrata sulle società di capitali, ove tradizionalmente si ritengono inapplicabili i c.d. criteri di interpretazione soggettiva (o, secondo una impostazione più recente, si considerano irrilevanti eventuali circostanze di natura extra-testuale); molto circoscritto, invece, lo studio della questione nelle socIetà di persone, nelle cooperative e nelle associazioni. Nelle società di capitali, i regimi interpretativi “in deroga” sono in genere giustificati alla luce della libera circolazione delle partecipazioni, che rende il contratto accessibile anche a soggetti ai quali la comune intenzione dei fondatori è di principio sconosciuta. Nel tempo, tuttavia, lo studio della questione ha portato a considerare anche le situazioni in cui un’esigenza di salvaguardare quanti aderiranno in futuro non ricorre in concreto, con conseguente ridimensionamento della effettiva “generalità” della ricostruzione che si è prima ricordata. Il problema si presta così, oggi, a soluzioni articolate in ragione di plurimi fattori, variamente individuati tra gli interpreti, alcuni muniti di una certa stabilità nel tempo (il tipo societario coinvolto; il regime di circolazione statutariamente in essere; la natura delle singole clausole), altri invece passibili di mutamento nel tempo (l’identità delle parti, il relativo stato di conoscenza circa la comune intenzione precedente). L’impressione è che la diffusione di simili letture sia da ricondurre all’assenza di una solida elaborazione teorica alla base dell’affermata necessità di un regime interpretativo speciale. Tanto più è incerto tale elemento di fondo (o, il che è lo stesso, tanto più esso è studiato con riferimento esclusivo ad alcune fattispecie, o sottospecie, associative), quanto più è facile che siano poi individuate limitazioni ed eccezioni che circoscrivono la portata della soluzione di principio. Il presente lavoro riprende l’argomento allo scopo di dimostrare che nei contratti associativi la regola della comune intenzione delle parti, anche alla luce del relativo comportamento complessivo (art. 1362 c.c.), subisce una fisiologica, e però ineludibile, evaporazione, derivante dalla peculiare conformazione del ruolo delle parti nella elaborazione e conclusione dell’accordo, da una parte, e nella relativa attuazione, dall’altra parte. Lo scritto mira ad articolare il ragionamento in termini generali, vale a dire ricercando ragioni, a supporto della tesi appena enunciata, che siano indipendenti dal tipo (o sub-tipo) di contratto associativo considerato, nonché dalle vicende che esso può, durante il corso della sua efficacia, conoscere.
2025
Law covers resources from both general and specialized areas of national and international law, including comparative law, criminology, business law, banking, corporate and tax law, constitutional law, civil rights, copyright and intellectual property law, environmental law, family law, medicine and the law as well as psychology and the law.
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2025
3
1013
1063
51
interpretazione - statuti - contratti associativi - patti parasociali - omnilaterali - comune intenzione delle parti - comportamento complessivo
no
1
info:eu-repo/semantics/article
262
Petroboni, Giovanni
1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista
none
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1549698
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