Il giuramento di Ippocrate resiste alle nuove disposizioni in materia di sicurezza. La legge 15 luglio 2009, n. 94 non ha prodotto i tanto temuti "medici spia". Nessun appartenente alle professioni sanitarie sarà tenuto, in quanto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, a denunciare le persone assistite (in strutture sia pubbliche, sia private) sospette di incorrere nella contravvenzione di permanenza non autorizzata sul territorio nazionale. Anzi, continuano a vigere le norme originarie del TU n. 286 del 1998, che impongono al personale ospedaliero di non segnalare alle autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza la situazione di irre-golarità dei pazienti extracomunitari. L'art. 35, comma 5, del TU del 1998 si configura come norma specia-le, non derogabile da una disciplina generale, anche se successiva. Inoltre, il contenuto della medesima di-sposizione è strettamente connesso con l'art. 32 Cost. (rafforzato da rilevanti Convenzioni internazionali), laddove definisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo; e che -come ha più volte sentenziato la Corte costituzionale- vieta ogni tipo di discriminazione tra le persone, sulla base della loro cittadinanza. La stessa Corte ha statuito il principio di metodo che le leggi devono essere interpretate e applicate (non solo dai giudici) in senso conforme alla Costituzione. Rimane comunque qualche incertezza sull'estensione an-che al personale amministrativo delle strutture ospedaliere dell'obbligo di non segnalazione degli stranieri "irregolari" che fruiscono delle prestazioni sanitarie. Ove si affermassero comportamenti incoerenti rispetto a quelli praticati dal personale di cura, i giudici costituzionali potrebbero essere chiamati a pronunciarsi sullla questione.

Immigrazione clandestina, gli operatori sanitari non diventano 'spie'

BETTINELLI, ERNESTO
2009-01-01

Abstract

Il giuramento di Ippocrate resiste alle nuove disposizioni in materia di sicurezza. La legge 15 luglio 2009, n. 94 non ha prodotto i tanto temuti "medici spia". Nessun appartenente alle professioni sanitarie sarà tenuto, in quanto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, a denunciare le persone assistite (in strutture sia pubbliche, sia private) sospette di incorrere nella contravvenzione di permanenza non autorizzata sul territorio nazionale. Anzi, continuano a vigere le norme originarie del TU n. 286 del 1998, che impongono al personale ospedaliero di non segnalare alle autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza la situazione di irre-golarità dei pazienti extracomunitari. L'art. 35, comma 5, del TU del 1998 si configura come norma specia-le, non derogabile da una disciplina generale, anche se successiva. Inoltre, il contenuto della medesima di-sposizione è strettamente connesso con l'art. 32 Cost. (rafforzato da rilevanti Convenzioni internazionali), laddove definisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo; e che -come ha più volte sentenziato la Corte costituzionale- vieta ogni tipo di discriminazione tra le persone, sulla base della loro cittadinanza. La stessa Corte ha statuito il principio di metodo che le leggi devono essere interpretate e applicate (non solo dai giudici) in senso conforme alla Costituzione. Rimane comunque qualche incertezza sull'estensione an-che al personale amministrativo delle strutture ospedaliere dell'obbligo di non segnalazione degli stranieri "irregolari" che fruiscono delle prestazioni sanitarie. Ove si affermassero comportamenti incoerenti rispetto a quelli praticati dal personale di cura, i giudici costituzionali potrebbero essere chiamati a pronunciarsi sullla questione.
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