L’applicazione alla pubblica amministrazione della disciplina di cui agli artt. 2050 e 2051 del c.c. è espressione di una tendenza più generale, che percorre l’intero campo della responsabilità civile e che conduce alla progressiva trasformazione della responsabilità stessa. Si tratta di un fenomeno che passa attraverso l'oggettivizzazione della colpa o la sua attenuazione e sostituzione con criteri di imputazione differenti. Nel caso di attività pericolose e di cose in custodia, il fatto dannoso della pubblica amministrazione deriva da un’organizzazione non adeguata agli standard tecnici o dall’oggettiva esistenza di una relazione di custodia che impone precisi doveri di manutenzione e di vigilanza sul bene demaniale. In entrambi i casi la responsabilità si fonda su regole di precauzione o su una posizione di garanzia oggettivamente date, che vengono a costituire la linea di confine tra ciò che deve essere posto a carico della collettività a titolo di risarcimento e ciò che deve restare a carico del cittadino. La sostituzione o attenuazione dell’elemento soggettivo non si traduce in un’immediata affermazione di responsabilità e non determina alcun addebito automatico in capo all’esercente di un’attività pericolosa o al custode. La presunzione di responsabilità può essere superata dalla prova contraria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno o di non trovarsi una posizione di reale e possibile garanzia rispetto al bene, prova che impone un penetrante sindacato sulle scelte organizzative e sulla reale posizione di controllo della pubblica amministrazione. Proprio in tale prospettiva vanno considerate le particolari regole o figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza civile nei confronti della pubblica amministrazione. Il fatto che la pubblica amministrazione svolga un’attività istituzionalmente doverosa e che non possa sottrarre o porre dei limiti alla fruizioni dei servizi pubblici o dei beni demaniali può giustificare un’interpretazione più elastica di uno o più elementi della fattispecie, nella misura in cui ciò non si traduce in automatiche limitazione di responsabilità e non impedisce l’accesso al fatto.

Nuovi sviluppi della responsabilità della pubblica amministrazione per danni derivanti da attività pericolose e cose in custodia

AVANZINI, GIULIA
2010-01-01

Abstract

L’applicazione alla pubblica amministrazione della disciplina di cui agli artt. 2050 e 2051 del c.c. è espressione di una tendenza più generale, che percorre l’intero campo della responsabilità civile e che conduce alla progressiva trasformazione della responsabilità stessa. Si tratta di un fenomeno che passa attraverso l'oggettivizzazione della colpa o la sua attenuazione e sostituzione con criteri di imputazione differenti. Nel caso di attività pericolose e di cose in custodia, il fatto dannoso della pubblica amministrazione deriva da un’organizzazione non adeguata agli standard tecnici o dall’oggettiva esistenza di una relazione di custodia che impone precisi doveri di manutenzione e di vigilanza sul bene demaniale. In entrambi i casi la responsabilità si fonda su regole di precauzione o su una posizione di garanzia oggettivamente date, che vengono a costituire la linea di confine tra ciò che deve essere posto a carico della collettività a titolo di risarcimento e ciò che deve restare a carico del cittadino. La sostituzione o attenuazione dell’elemento soggettivo non si traduce in un’immediata affermazione di responsabilità e non determina alcun addebito automatico in capo all’esercente di un’attività pericolosa o al custode. La presunzione di responsabilità può essere superata dalla prova contraria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno o di non trovarsi una posizione di reale e possibile garanzia rispetto al bene, prova che impone un penetrante sindacato sulle scelte organizzative e sulla reale posizione di controllo della pubblica amministrazione. Proprio in tale prospettiva vanno considerate le particolari regole o figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza civile nei confronti della pubblica amministrazione. Il fatto che la pubblica amministrazione svolga un’attività istituzionalmente doverosa e che non possa sottrarre o porre dei limiti alla fruizioni dei servizi pubblici o dei beni demaniali può giustificare un’interpretazione più elastica di uno o più elementi della fattispecie, nella misura in cui ciò non si traduce in automatiche limitazione di responsabilità e non impedisce l’accesso al fatto.
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