La dignità umana è concetto multiforme e dai molteplici significati che si riflettono anche nella sua dimensione giuridica con immediate conseguenze anche sulla sua collocazione nel sistema dei diritti costituzionali. In particolare, l’A. si concentra su due diversi approcci alla dignità: quello “comunitario”, tipico della tradizione tedesca – che assegna allo Stato il compito di identificare il contenuto essenziale della dignità e di tutelare quest’ultima anche da violazioni perpetrare da soggetti privati – e quello liberale, tendenzialmente riconducibile all’esperienza anglosassone, secondo cui la dignità di regola coincide con la capacità di autodeterminazione. Tali due diversi approcci hanno profondamente conseguenze sul concreto godimento dei diritti di autonomia facenti capo al singolo, perché, se nell’approccio liberale, la tutela della dignità contribuisce a potenziare la liberà dell’individuo, la tutela di una dimensione più oggettiva e comunitaria della dignità può contribuire talvolta a limitare fortemente le possibilità di autodeterminazione, impedendo scelte che, pur consapevolmente e volontariamente assunte dal soggetto interessato, confliggono con l’idea della sua società di appartenenza di cosa debba essere umanamente degno e cosa no. D’altro canto, poiché entrambi gli approcci sono egualmente compresenti nel panorama europeo, come anche la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia pare offrire conferma, l’A. giunge alla conclusione che la dignità umana costituisce un caso di uncommon constitutional tradition, tuttavia in grado di far compiere un ulteriore passo in avanti alla tutela dei diritti nell’Unione europea che, sino alla sent. Omega del 2004, aveva fatto della “comunanza” della tradizione costituzionale un requisito essenziale perché un principio fondamentale nazionale potesse trovare riconoscimento e protezione anche in sede europea.

La dignità umana e le sue anime. Spunti ricostruttivi alla luce di una recente sentenza del Bundesverfassungsgericht

GENNUSA, MARIA ELENA
2006-01-01

Abstract

La dignità umana è concetto multiforme e dai molteplici significati che si riflettono anche nella sua dimensione giuridica con immediate conseguenze anche sulla sua collocazione nel sistema dei diritti costituzionali. In particolare, l’A. si concentra su due diversi approcci alla dignità: quello “comunitario”, tipico della tradizione tedesca – che assegna allo Stato il compito di identificare il contenuto essenziale della dignità e di tutelare quest’ultima anche da violazioni perpetrare da soggetti privati – e quello liberale, tendenzialmente riconducibile all’esperienza anglosassone, secondo cui la dignità di regola coincide con la capacità di autodeterminazione. Tali due diversi approcci hanno profondamente conseguenze sul concreto godimento dei diritti di autonomia facenti capo al singolo, perché, se nell’approccio liberale, la tutela della dignità contribuisce a potenziare la liberà dell’individuo, la tutela di una dimensione più oggettiva e comunitaria della dignità può contribuire talvolta a limitare fortemente le possibilità di autodeterminazione, impedendo scelte che, pur consapevolmente e volontariamente assunte dal soggetto interessato, confliggono con l’idea della sua società di appartenenza di cosa debba essere umanamente degno e cosa no. D’altro canto, poiché entrambi gli approcci sono egualmente compresenti nel panorama europeo, come anche la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia pare offrire conferma, l’A. giunge alla conclusione che la dignità umana costituisce un caso di uncommon constitutional tradition, tuttavia in grado di far compiere un ulteriore passo in avanti alla tutela dei diritti nell’Unione europea che, sino alla sent. Omega del 2004, aveva fatto della “comunanza” della tradizione costituzionale un requisito essenziale perché un principio fondamentale nazionale potesse trovare riconoscimento e protezione anche in sede europea.
2006
8849513488
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