Il divieto della difesa tecnica costituisce un punto qualificante di notevole interesse nella disciplina dell’Allgemeine Kriminalgerichtsordnung, il primo moderno codice di procedura penale promulgato da Giuseppe II d’Asburgo nel 1788. L’espulsione dell’avvocato difensore dall’ambito del processo è dovuta all’affermarsi della figura del giudice come funzionario dello Stato, rigidamente sottoposto alla legge e chiamato non solo a perseguire la punizione del delinquente e a pronunciare il giudizio finale, ma anche a provvedere al patrocinio dell’innocente. Sia il divieto della difesa tecnica che l’attribuzione al giudice burocrate e factotum delle tre funzioni processuali (accusa, difesa, giudizio) trovano il loro fondamento nell’ideologia statocentrica propria dell’Assolutismo illuminato asburgico, applicata con lucida consapevolezza negli anni di Giuseppe II e destinata a condizionare l’amministrazione della giustizia nei territori dell’impero fino alle riforme intervenute alla metà del XIX secolo.

"La corte vi domanda se siete reo o innocente": istituti di common law nel Codice di Procedura Penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie (1844)

DEZZA, ETTORE
2008-01-01

Abstract

Il divieto della difesa tecnica costituisce un punto qualificante di notevole interesse nella disciplina dell’Allgemeine Kriminalgerichtsordnung, il primo moderno codice di procedura penale promulgato da Giuseppe II d’Asburgo nel 1788. L’espulsione dell’avvocato difensore dall’ambito del processo è dovuta all’affermarsi della figura del giudice come funzionario dello Stato, rigidamente sottoposto alla legge e chiamato non solo a perseguire la punizione del delinquente e a pronunciare il giudizio finale, ma anche a provvedere al patrocinio dell’innocente. Sia il divieto della difesa tecnica che l’attribuzione al giudice burocrate e factotum delle tre funzioni processuali (accusa, difesa, giudizio) trovano il loro fondamento nell’ideologia statocentrica propria dell’Assolutismo illuminato asburgico, applicata con lucida consapevolezza negli anni di Giuseppe II e destinata a condizionare l’amministrazione della giustizia nei territori dell’impero fino alle riforme intervenute alla metà del XIX secolo.
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