Sono analizzate le indicazioni della dottrina giuscivilistica e delle piu` recenti sentenze della Cassazione in materia di danno patrimoniale da « lucro cessante », con particolare riguardo per gli oneri probatori posti a carico del danneggiato e per le possibili alternative di tipo presuntivo, ove l’« invalidita` » cagionata dai nocumenti somato-psichici insista in soggetti contingentemente non producenti reddito, ma dotati di potenziali risorse in tal prospettiva. Da quanto emerso da quest’analisi propedeutica, si deduce che non esistono rapporti di regolare/sufficiente proporzionalita` tra le quantificazioni percentualistiche correntemente fornite in sede medicolegale con riferimento alla « capacita` lavorativa specifica » e la comprovata, o fondatamente presumibile riduzione del « lucro cessante » del portatore di quella determinata « invalidita` »: una condizione che e` prioritariamente valutata come danno biologico permanente con percentuali per lo piu` non trasferibili, neppure secondo rapporti matematici di tipo complementare/derivato, alle enormemente variegate modalita` di estrinsecazione delle attitudini lavorative di ogni singolo individuo, anche in analoghi settori professionali, e ai corrispettivi, altrettanto difformi, rendimenti economici. Si conclude proponendo — in consonanza con la maggior parte della dottrina medicolegale — che nel fornire le indicazioni richieste in ordine ai riverberi dei postumi invalidanti sulla produttivita` economica individuale, il medico legale possa utilizzare la piu` ampia gamma di formulazioni descrittive e quali/quantificative, non soltanto a carattere percentualistico.

Il danno patrimoniale da lucro cessante e la riduzione della capacità lavorativa: una relazione molto equivoca

BUZZI, FABIO
2007-01-01

Abstract

Sono analizzate le indicazioni della dottrina giuscivilistica e delle piu` recenti sentenze della Cassazione in materia di danno patrimoniale da « lucro cessante », con particolare riguardo per gli oneri probatori posti a carico del danneggiato e per le possibili alternative di tipo presuntivo, ove l’« invalidita` » cagionata dai nocumenti somato-psichici insista in soggetti contingentemente non producenti reddito, ma dotati di potenziali risorse in tal prospettiva. Da quanto emerso da quest’analisi propedeutica, si deduce che non esistono rapporti di regolare/sufficiente proporzionalita` tra le quantificazioni percentualistiche correntemente fornite in sede medicolegale con riferimento alla « capacita` lavorativa specifica » e la comprovata, o fondatamente presumibile riduzione del « lucro cessante » del portatore di quella determinata « invalidita` »: una condizione che e` prioritariamente valutata come danno biologico permanente con percentuali per lo piu` non trasferibili, neppure secondo rapporti matematici di tipo complementare/derivato, alle enormemente variegate modalita` di estrinsecazione delle attitudini lavorative di ogni singolo individuo, anche in analoghi settori professionali, e ai corrispettivi, altrettanto difformi, rendimenti economici. Si conclude proponendo — in consonanza con la maggior parte della dottrina medicolegale — che nel fornire le indicazioni richieste in ordine ai riverberi dei postumi invalidanti sulla produttivita` economica individuale, il medico legale possa utilizzare la piu` ampia gamma di formulazioni descrittive e quali/quantificative, non soltanto a carattere percentualistico.
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