Osservazioni a Corte di gistizia delle Comunità europee (Quinta Sezione), sentenza 13 settembre 2001, causa C-169/99. Con la sentenza in epigrafe, osserva l'A., la Corte di giustizia delle Comunità europee era stata chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale concernente l'interpretazione della Direttiva CEE n. 768 del 1978, che disciplina la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici. In particolare, la disposizione contenuta nell'art. 6 della Direttiva cit. prevede la possibilità di derogare all'obbligo di indicare in modo completo le avvertenze sull'imballaggio interno ed esterno del prodotto nella lingua o nelle lingue prescritte dallo Stato membro della messa in commercio: in caso di impossibilità pratica è consentito omettere il testo integrale delle prescrizioni e riportare sull'imballaggio solo l'indicazione abbreviata o la raffigurazione di appositi simboli che rinviano l'utilizzatore al testo integrale contenuto in un fogli d'istruzioni, in una fascetta, o in un cartellino allegati. L'A. osserva come la sentenza in nota chiarisca la portata di tale deroga; esamina quindi il contenuto delle motivazioni della decisione dei giudici comunitari.

Sulla nozione di "impossibilità pratica": avvertenze obbligatorie ed imballaggi di prodotti cosmetici

ILLARI, SILVIA
2002-01-01

Abstract

Osservazioni a Corte di gistizia delle Comunità europee (Quinta Sezione), sentenza 13 settembre 2001, causa C-169/99. Con la sentenza in epigrafe, osserva l'A., la Corte di giustizia delle Comunità europee era stata chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale concernente l'interpretazione della Direttiva CEE n. 768 del 1978, che disciplina la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici. In particolare, la disposizione contenuta nell'art. 6 della Direttiva cit. prevede la possibilità di derogare all'obbligo di indicare in modo completo le avvertenze sull'imballaggio interno ed esterno del prodotto nella lingua o nelle lingue prescritte dallo Stato membro della messa in commercio: in caso di impossibilità pratica è consentito omettere il testo integrale delle prescrizioni e riportare sull'imballaggio solo l'indicazione abbreviata o la raffigurazione di appositi simboli che rinviano l'utilizzatore al testo integrale contenuto in un fogli d'istruzioni, in una fascetta, o in un cartellino allegati. L'A. osserva come la sentenza in nota chiarisca la portata di tale deroga; esamina quindi il contenuto delle motivazioni della decisione dei giudici comunitari.
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