Le forme di assunzione della prova nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento, conseguente a cambiamento nella composizione dell'organo giudicante, costituiscono - non da oggi - materia di discussione, in dottrina come in giurisprudenza. Senza che, però, per il momento si sia giunti sul punto ad una soluzione che possa dirsi condivisa. Lo stato della discussione ha avuto un singolare sviluppo ed un significativo salto di qualità, nel momento in cui, per iniziativa di alcuni giudici di merito, fattisi interpreti di una sorta di crescente disagio rispetto allo status quo, la problematica è stata portata all'attenzione della Corte costituzionale sotto il profilo della presunta censurabilità della normativa vigente in subiecta materia (nella lettura datane dalla prevalente giurisprudenza e quindi accreditabile come "diritto vivente") alla luce dei principi della nostra Carta fondamentale. La Corte, interpellata in questi ultimi quindici anni più volte, è stata quindi sollecitata ad una vera e propria ricognizione ad ampio raggio della vicenda processuale che segue alla sostituzione, totale o parziale, delle persone fisiche componenti l'ufficio decidente, e delle relative implicazioni. Al di là di ogni ulteriore valutazione, occorre constatare come l'elaborazione condotta dai giudici di Palazzo della Consulta in materia abbia avuto il pregio di far emergere, accanto ai principali snodi problematici connessi al fenomeno della formazione della prova nel caso di rinnovazione del dibattimento disposta a seguito di mutamento del giudice, anche alcuni punti fermi, da considerarsi, nella generale confusione generata dalle differenti opinioni, come sicuri punti fermi. Di qui l’interesse a ripercorrere l’itinerario seguito dalla Corte e gli sviluppi del suo ragionamento, nella consapevolezza di poter ricavare da tale operazione indicazioni preziose non solo per l’operatore giuridico di oggi, ma anche, in una prospettiva de iure condendo, per il futuro legislatore.

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a seguito di mutamento del giudice nel prisma della giurisprudenza costituzionale

RENON, PAOLO
2011-01-01

Abstract

Le forme di assunzione della prova nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento, conseguente a cambiamento nella composizione dell'organo giudicante, costituiscono - non da oggi - materia di discussione, in dottrina come in giurisprudenza. Senza che, però, per il momento si sia giunti sul punto ad una soluzione che possa dirsi condivisa. Lo stato della discussione ha avuto un singolare sviluppo ed un significativo salto di qualità, nel momento in cui, per iniziativa di alcuni giudici di merito, fattisi interpreti di una sorta di crescente disagio rispetto allo status quo, la problematica è stata portata all'attenzione della Corte costituzionale sotto il profilo della presunta censurabilità della normativa vigente in subiecta materia (nella lettura datane dalla prevalente giurisprudenza e quindi accreditabile come "diritto vivente") alla luce dei principi della nostra Carta fondamentale. La Corte, interpellata in questi ultimi quindici anni più volte, è stata quindi sollecitata ad una vera e propria ricognizione ad ampio raggio della vicenda processuale che segue alla sostituzione, totale o parziale, delle persone fisiche componenti l'ufficio decidente, e delle relative implicazioni. Al di là di ogni ulteriore valutazione, occorre constatare come l'elaborazione condotta dai giudici di Palazzo della Consulta in materia abbia avuto il pregio di far emergere, accanto ai principali snodi problematici connessi al fenomeno della formazione della prova nel caso di rinnovazione del dibattimento disposta a seguito di mutamento del giudice, anche alcuni punti fermi, da considerarsi, nella generale confusione generata dalle differenti opinioni, come sicuri punti fermi. Di qui l’interesse a ripercorrere l’itinerario seguito dalla Corte e gli sviluppi del suo ragionamento, nella consapevolezza di poter ricavare da tale operazione indicazioni preziose non solo per l’operatore giuridico di oggi, ma anche, in una prospettiva de iure condendo, per il futuro legislatore.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/680259
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