La risposta educativa dell'istituzione scolastica deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore. Costituisce abuso punibile a norma dell'art. 571 c.p. anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina. Nel processo educativo essenziale è la congruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, cosicché diventa contraddittoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere.

Potere disciplinare dell'insegnante: i limiti posti dalla Cassazione a tutela del minore

LARIZZA, SILVIA
2013-01-01

Abstract

La risposta educativa dell'istituzione scolastica deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore. Costituisce abuso punibile a norma dell'art. 571 c.p. anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina. Nel processo educativo essenziale è la congruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, cosicché diventa contraddittoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere.
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