Il mio lavoro di ricerca analizza la disciplina della portabilità dei mutui – regolata dall’art. 120 quater TUB – e il suo inquadramento nell’ambito della surrogazione per pagamento.   Il primo capitolo è dedicato interamente all’esame degli aspetti più problematici della portabilità, quali l’ambito di applicazione della fattispecie, la responsabilità della banca originaria per il ritardo nella surroga, la sorte del nuovo contratto di mutuo, l’efficacia dell’annotazione ipotecaria. Il secondo capitolo si sofferma, invece, sull’approfondimento della natura giuridica della surrogazione per pagamento, posto che l’art. 120 quater TUB richiama la disciplina dell’art. 1202 c.c. Più precisamente, la novella del 2007 non ha introdotto un nuovo istituto giuridico, bensì ha fatto leva sul meccanismo della surrogazione per volontà del debitore, che consente a quest’ultimo di prendere a mutuo una somma di denaro destinandola al rimborso di un proprio debito, surrogando il mutuante nei diritti del creditore soddisfatto, anche a prescindere dal suo consenso. Infine, il terzo capitolo si occupa della novazione soggettiva attiva quale istituto idoneo ad incentivare il ricorso alla procedura della portabilità dei mutui, istituto di fondamentale importanza perché, da una parte, facilita i rimborsi dei mutui, delle aperture di credito e degli altri contratti di finanziamento, e dall’altra parte, accresce la concorrenza tra gli intermediari e l’efficienza del sistema bancario e finanziario. Dall’analisi della normativa dell’art. 120 quater TUB emerge come il legislatore abbia preferito rimuovere i costi fiscali, notarili e bancari dell’operazione di surroga, senza modificare la disciplina di cui all’art. 1202 c.c., la quale prevede la conservazione delle garanzie personali e reali annesse al credito e soprattutto la possibilità per il debitore di opporre al nuovo creditore, surrogatosi nel rapporto obbligatorio, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. È evidente come ciò finisca con il compromettere il successo operativo della portabilità, perché i terzi mutuanti saranno meno invogliati a concedere un nuovo finanziamento se corrono il rischio di vedersi opposte dal debitore clausole ed eccezioni riguardanti il rapporto originario. Per questo motivo, nel terzo e ultimo capitolo si cerca di individuare una soluzione alternativa rispetto all’utilizzo della surrogazione per volontà del debitore, che possa rendere l’istituto della portabilità dei mutui maggiormente conveniente per tutti i soggetti coinvolti, ampliando la concorrenza del settore bancario e finanziario e consentendo ad ogni debitore di usufruire delle migliori condizioni di mercato per restituire il proprio debito. Questa soluzione viene rinvenuta nell’istituto della novazione, ed in particolare nell’ammissibilità di una novazione soggettiva attiva come autonomo contratto atipico, che produrrebbe conseguenze diverse rispetto a quelle derivanti dalla cessione del credito e dalla surrogazione per pagamento, istituti di carattere modificativo, destinati a realizzare la successione nel rapporto.

Portabilità del mutuo e surrogazione per volontà del debitore ex art. 1202 c.c.

COCCO, SILVIA
2018-02-09

Abstract

Il mio lavoro di ricerca analizza la disciplina della portabilità dei mutui – regolata dall’art. 120 quater TUB – e il suo inquadramento nell’ambito della surrogazione per pagamento.   Il primo capitolo è dedicato interamente all’esame degli aspetti più problematici della portabilità, quali l’ambito di applicazione della fattispecie, la responsabilità della banca originaria per il ritardo nella surroga, la sorte del nuovo contratto di mutuo, l’efficacia dell’annotazione ipotecaria. Il secondo capitolo si sofferma, invece, sull’approfondimento della natura giuridica della surrogazione per pagamento, posto che l’art. 120 quater TUB richiama la disciplina dell’art. 1202 c.c. Più precisamente, la novella del 2007 non ha introdotto un nuovo istituto giuridico, bensì ha fatto leva sul meccanismo della surrogazione per volontà del debitore, che consente a quest’ultimo di prendere a mutuo una somma di denaro destinandola al rimborso di un proprio debito, surrogando il mutuante nei diritti del creditore soddisfatto, anche a prescindere dal suo consenso. Infine, il terzo capitolo si occupa della novazione soggettiva attiva quale istituto idoneo ad incentivare il ricorso alla procedura della portabilità dei mutui, istituto di fondamentale importanza perché, da una parte, facilita i rimborsi dei mutui, delle aperture di credito e degli altri contratti di finanziamento, e dall’altra parte, accresce la concorrenza tra gli intermediari e l’efficienza del sistema bancario e finanziario. Dall’analisi della normativa dell’art. 120 quater TUB emerge come il legislatore abbia preferito rimuovere i costi fiscali, notarili e bancari dell’operazione di surroga, senza modificare la disciplina di cui all’art. 1202 c.c., la quale prevede la conservazione delle garanzie personali e reali annesse al credito e soprattutto la possibilità per il debitore di opporre al nuovo creditore, surrogatosi nel rapporto obbligatorio, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. È evidente come ciò finisca con il compromettere il successo operativo della portabilità, perché i terzi mutuanti saranno meno invogliati a concedere un nuovo finanziamento se corrono il rischio di vedersi opposte dal debitore clausole ed eccezioni riguardanti il rapporto originario. Per questo motivo, nel terzo e ultimo capitolo si cerca di individuare una soluzione alternativa rispetto all’utilizzo della surrogazione per volontà del debitore, che possa rendere l’istituto della portabilità dei mutui maggiormente conveniente per tutti i soggetti coinvolti, ampliando la concorrenza del settore bancario e finanziario e consentendo ad ogni debitore di usufruire delle migliori condizioni di mercato per restituire il proprio debito. Questa soluzione viene rinvenuta nell’istituto della novazione, ed in particolare nell’ammissibilità di una novazione soggettiva attiva come autonomo contratto atipico, che produrrebbe conseguenze diverse rispetto a quelle derivanti dalla cessione del credito e dalla surrogazione per pagamento, istituti di carattere modificativo, destinati a realizzare la successione nel rapporto.
9-feb-2018
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1214814
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