La tesi affronta il complesso e delicato tema della natura della responsabilità civile del medico, proponendo uno specifico approfondimento del concetto di «obbligazione contrattuale» ex art. 7 della legge Gelli-Bianco. La ricerca si è mossa lungo due direttrici di indagine, tra loro funzionali. Anzitutto, si è offerta una ricognizione dell’evoluzione del pensiero giuridico in relazione alla natura della responsabilità civile del medico e si è dato conto delle recenti riforme in materia. In secondo luogo, attraverso uno studio delle possibili fonti del rapporto obbligatorio tra medico e paziente, si è verificato quali margini vi siano, nel contesto normativo attuale, per una ricostruzione in termini «contrattuali» della relazione tra questi due soggetti. La struttura del lavoro si articola in tre parti. La prima, introduttiva, illustra i diversi approcci, giurisprudenziali e dottrinali, al tema in discussione, dedicando particolare attenzione all’orientamento fino ad oggi dominante, fondato sul c.d. «contatto sociale qualificato» (riconducibile alla pronuncia della Suprema Corte, n. 589/1999). In proposito, si è in particolare cercato di porre in evidenza come la recente propensione per la forma di responsabilità contrattuale -al di là delle argomentazioni teoriche addotte- sia stata il mero portato della precedente individuazione della disciplina ritenuta maggiormente tutelante per il paziente. La seconda parte della tesi è dedicata alle due riforme in materia che, con l’obiettivo (apparentemente contrario) di proteggere la categoria professionale da un’eccessiva dilatazione della responsabilità civile, hanno inciso sulla sua qualificazione giuridica, avviando quello che è stato definito un processo di «decontrattualizzazione». Si è così avuto modo di rilevare come, se con riferimento alla modifica legislativa introdotta con la legge cd. Balduzzi, la giurisprudenza prevalente ha avuto margine per interpretare il richiamo all’art. 2043 c.c. come ininfluente sulla natura della responsabilità da ascrivere al medico, altrettanto non possa dirsi per la legge Gelli-Bianco, che la qualifica espressamente come extracontrattuale, salva l’ipotesi in cui il professionista abbia assunto un’«obbligazione contrattuale» con il paziente. La terza parte della ricerca vorrebbe approfondire quest’ultimo concetto e proporre una ricostruzione giuridica dei rapporti tra medico e paziente, nelle ipotesi maggiormente problematiche, caratterizzate dalla presenza di un terzo soggetto, la struttura sanitaria (o la A.S.L.). Si è dunque suggerita un’interpretazione dell’art. 7 della legge Gelli Bianco secondo la quale, in linea con la sua ratio, non può ammettersi che dal semplice contatto sociale qualificato possa sorgere un’«obbligazione contrattuale». Una tale obbligazione potrebbe invece avere fonte, esclusivamente, in un vero e proprio contratto tra le parti, la cui sussistenza dovrebbe però essere esclusa ove l’«obbligazione di cura» sia assunta direttamente dalla struttura sanitaria. Si è infine evidenziato come, pur tentando di disincentivare il contenzioso nei confronti del medico con cui il paziente si relaziona, la riforma ne sancisca indiscutibilmente la responsabilità, anche ove questi non sia titolare dell’«obbligazione di cura» e dunque, in tale ultima ipotesi, ex art. 2043 c.c. e come, in ogni caso, la qualificazione aquiliana della responsabilità del medico non sembri, di per sé, strumento idoneo a indurre il paziente ad indirizzare le proprie doglianze nei confronti delle sole strutture sanitarie.

LA NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA. IL RAPPORTO OBBLIGATORIO TRA MEDICO E PAZIENTE ED IL CONCETTO DI «OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE»

MANENTI, MARTINA ROBERTA
2022-05-25

Abstract

La tesi affronta il complesso e delicato tema della natura della responsabilità civile del medico, proponendo uno specifico approfondimento del concetto di «obbligazione contrattuale» ex art. 7 della legge Gelli-Bianco. La ricerca si è mossa lungo due direttrici di indagine, tra loro funzionali. Anzitutto, si è offerta una ricognizione dell’evoluzione del pensiero giuridico in relazione alla natura della responsabilità civile del medico e si è dato conto delle recenti riforme in materia. In secondo luogo, attraverso uno studio delle possibili fonti del rapporto obbligatorio tra medico e paziente, si è verificato quali margini vi siano, nel contesto normativo attuale, per una ricostruzione in termini «contrattuali» della relazione tra questi due soggetti. La struttura del lavoro si articola in tre parti. La prima, introduttiva, illustra i diversi approcci, giurisprudenziali e dottrinali, al tema in discussione, dedicando particolare attenzione all’orientamento fino ad oggi dominante, fondato sul c.d. «contatto sociale qualificato» (riconducibile alla pronuncia della Suprema Corte, n. 589/1999). In proposito, si è in particolare cercato di porre in evidenza come la recente propensione per la forma di responsabilità contrattuale -al di là delle argomentazioni teoriche addotte- sia stata il mero portato della precedente individuazione della disciplina ritenuta maggiormente tutelante per il paziente. La seconda parte della tesi è dedicata alle due riforme in materia che, con l’obiettivo (apparentemente contrario) di proteggere la categoria professionale da un’eccessiva dilatazione della responsabilità civile, hanno inciso sulla sua qualificazione giuridica, avviando quello che è stato definito un processo di «decontrattualizzazione». Si è così avuto modo di rilevare come, se con riferimento alla modifica legislativa introdotta con la legge cd. Balduzzi, la giurisprudenza prevalente ha avuto margine per interpretare il richiamo all’art. 2043 c.c. come ininfluente sulla natura della responsabilità da ascrivere al medico, altrettanto non possa dirsi per la legge Gelli-Bianco, che la qualifica espressamente come extracontrattuale, salva l’ipotesi in cui il professionista abbia assunto un’«obbligazione contrattuale» con il paziente. La terza parte della ricerca vorrebbe approfondire quest’ultimo concetto e proporre una ricostruzione giuridica dei rapporti tra medico e paziente, nelle ipotesi maggiormente problematiche, caratterizzate dalla presenza di un terzo soggetto, la struttura sanitaria (o la A.S.L.). Si è dunque suggerita un’interpretazione dell’art. 7 della legge Gelli Bianco secondo la quale, in linea con la sua ratio, non può ammettersi che dal semplice contatto sociale qualificato possa sorgere un’«obbligazione contrattuale». Una tale obbligazione potrebbe invece avere fonte, esclusivamente, in un vero e proprio contratto tra le parti, la cui sussistenza dovrebbe però essere esclusa ove l’«obbligazione di cura» sia assunta direttamente dalla struttura sanitaria. Si è infine evidenziato come, pur tentando di disincentivare il contenzioso nei confronti del medico con cui il paziente si relaziona, la riforma ne sancisca indiscutibilmente la responsabilità, anche ove questi non sia titolare dell’«obbligazione di cura» e dunque, in tale ultima ipotesi, ex art. 2043 c.c. e come, in ogni caso, la qualificazione aquiliana della responsabilità del medico non sembri, di per sé, strumento idoneo a indurre il paziente ad indirizzare le proprie doglianze nei confronti delle sole strutture sanitarie.
25-mag-2022
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Descrizione: LA NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA. IL RAPPORTO OBBLIGATORIO TRA MEDICO E PAZIENTE ED IL CONCETTO DI «OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE»
Tipologia: Tesi di dottorato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1455371
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