Under Italian law (article 2 No. 10 Copyright Act) copyrightability of design relies on two grounds, namely originality and artistic value. The first one is the general copyrightability ground provided for all works. The second one is a special ground provided by Italian law only with regard to designs and models. Such special legal framework is due to the partial harmonisation shaped by article 17 Directive 98/71, which leaves room to member states to limit copyrightability of designs on special cumulative national grounds. Nevertheless, such member states faculty is at stake. According to a certain interpretation of EUCJ Judgment on Cofemel case, such discretionality is not consistent with EU law any longer, following the latter harmonisation of copyright set forth by Directive 2001/29. Moreover, the European Commission lately issued a directive proposal aimed at modifying Directive 98/71. Inter alia, this proposal provides that member states may not limit copyrightability of designs on special cumulative national grounds. If the proposal is approved the unity of art principle will be imposed at EU level. In light of the above, in order to avoid a total cumulation of protections it is necessary to interpret and apply the originality requirement in a more rigorous and restrictive way. Therefore, on the basis of national courts and CJEU jurisprudence as well as my personal views and interpretations, I developed an originality test consisting of 3 steps. i) Exclusion of pure functional shapes; ii) exclusion of shapes indistinguishable from the idea they express and iii) exclusion of shapes determined solely by exogenous factors that are identified in the common, trivial and standardized shapes. From a practical point of view, the proposed test would have the effect of selecting innovative, not purely functional, discretionary and aesthetically arbitrary designs to the extent they stand in discontinuity with the styles and canons that characterize the state of art.

Nel diritto italiano (art. 2 n. 10 l.a.), la tutela autoriale del design è subordinata a due requisiti: l'originalità e il valore artistico. Il primo è il requisito generale di tutela previsto per tutte le opere dell’ingegno. Il secondo è un requisito speciale previsto dalla legge italiana solo per i disegni e i modelli. Questo quadro giuridico è dovuto alla parziale armonizzazione operata dall'articolo 17 della Direttiva 98/71, che lascia agli Stati membri la facoltà di limitare la tutelabilità dei disegni e modelli sulla base di criteri speciali cumulativi. Tuttavia, la permanenza di tale facoltà è in gioco. Secondo una certa interpretazione della sentenza Cofemel della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tale discrezionalità non è più compatibile con il diritto dell'UE, a seguito dell'armonizzazione del diritto d'autore stabilita dalla Direttiva 2001/29. Inoltre, la Commissione europea ha recentemente pubblicato una proposta di direttiva volta a modificare la direttiva 98/71. La proposta prevede, tra l'altro, che gli Stati membri non possano limitare la tutelabilità dei disegni e modelli sulla base di requisiti speciali cumulativi. Se la proposta sarà approvata, il principio dell'unità dell'arte verrà imposto a livello europeo. Alla luce di quanto sopra, per evitare un cumulo totale di protezioni è necessario interpretare e applicare il requisito dell'originalità in modo più rigoroso e restrittivo. Pertanto, sulla base della giurisprudenza dei tribunali nazionali e della CGUE, nonché delle mie opinioni e interpretazioni personali, ho sviluppato un test di originalità che consiste in tre fasi: i) esclusione delle forme puramente funzionali; ii) esclusione delle forme indistinguibili dall'idea che esprimono e iii) esclusione delle forme determinate esclusivamente da fattori esogeni che si identificano nelle forme comuni, banali e standardizzate. Da un punto di vista pratico, il test proposto avrebbe l'effetto di selezionare design innovativi, non puramente funzionali, discrezionali ed esteticamente arbitrari, nella misura in cui si pongono in discontinuità con gli stili e i canoni che caratterizzano lo stato dell'arte.

L'evoluzione della tutela autoriale del design nel diritto italiano ed europeo

COLANGELO ROCCANOVA, FILIPPO MARIA
2023-06-05

Abstract

Under Italian law (article 2 No. 10 Copyright Act) copyrightability of design relies on two grounds, namely originality and artistic value. The first one is the general copyrightability ground provided for all works. The second one is a special ground provided by Italian law only with regard to designs and models. Such special legal framework is due to the partial harmonisation shaped by article 17 Directive 98/71, which leaves room to member states to limit copyrightability of designs on special cumulative national grounds. Nevertheless, such member states faculty is at stake. According to a certain interpretation of EUCJ Judgment on Cofemel case, such discretionality is not consistent with EU law any longer, following the latter harmonisation of copyright set forth by Directive 2001/29. Moreover, the European Commission lately issued a directive proposal aimed at modifying Directive 98/71. Inter alia, this proposal provides that member states may not limit copyrightability of designs on special cumulative national grounds. If the proposal is approved the unity of art principle will be imposed at EU level. In light of the above, in order to avoid a total cumulation of protections it is necessary to interpret and apply the originality requirement in a more rigorous and restrictive way. Therefore, on the basis of national courts and CJEU jurisprudence as well as my personal views and interpretations, I developed an originality test consisting of 3 steps. i) Exclusion of pure functional shapes; ii) exclusion of shapes indistinguishable from the idea they express and iii) exclusion of shapes determined solely by exogenous factors that are identified in the common, trivial and standardized shapes. From a practical point of view, the proposed test would have the effect of selecting innovative, not purely functional, discretionary and aesthetically arbitrary designs to the extent they stand in discontinuity with the styles and canons that characterize the state of art.
5-giu-2023
Nel diritto italiano (art. 2 n. 10 l.a.), la tutela autoriale del design è subordinata a due requisiti: l'originalità e il valore artistico. Il primo è il requisito generale di tutela previsto per tutte le opere dell’ingegno. Il secondo è un requisito speciale previsto dalla legge italiana solo per i disegni e i modelli. Questo quadro giuridico è dovuto alla parziale armonizzazione operata dall'articolo 17 della Direttiva 98/71, che lascia agli Stati membri la facoltà di limitare la tutelabilità dei disegni e modelli sulla base di criteri speciali cumulativi. Tuttavia, la permanenza di tale facoltà è in gioco. Secondo una certa interpretazione della sentenza Cofemel della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tale discrezionalità non è più compatibile con il diritto dell'UE, a seguito dell'armonizzazione del diritto d'autore stabilita dalla Direttiva 2001/29. Inoltre, la Commissione europea ha recentemente pubblicato una proposta di direttiva volta a modificare la direttiva 98/71. La proposta prevede, tra l'altro, che gli Stati membri non possano limitare la tutelabilità dei disegni e modelli sulla base di requisiti speciali cumulativi. Se la proposta sarà approvata, il principio dell'unità dell'arte verrà imposto a livello europeo. Alla luce di quanto sopra, per evitare un cumulo totale di protezioni è necessario interpretare e applicare il requisito dell'originalità in modo più rigoroso e restrittivo. Pertanto, sulla base della giurisprudenza dei tribunali nazionali e della CGUE, nonché delle mie opinioni e interpretazioni personali, ho sviluppato un test di originalità che consiste in tre fasi: i) esclusione delle forme puramente funzionali; ii) esclusione delle forme indistinguibili dall'idea che esprimono e iii) esclusione delle forme determinate esclusivamente da fattori esogeni che si identificano nelle forme comuni, banali e standardizzate. Da un punto di vista pratico, il test proposto avrebbe l'effetto di selezionare design innovativi, non puramente funzionali, discrezionali ed esteticamente arbitrari, nella misura in cui si pongono in discontinuità con gli stili e i canoni che caratterizzano lo stato dell'arte.
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Descrizione: Tesi
Tipologia: Tesi di dottorato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1479117
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