Il parziale riconoscimento legislativo dell' obiezione di coscienza elude in parte le aspettative dei sostenitori di una più ampia considerazione per le manifestazioni di irrinunciabile adesione agli imperativi della coscienza individuale - Il temperamento dell'obbligo del servizio militare, previsto nell' art. 52 della Costituzione, trova un fondamento nell’art. 2 della medesima che recepisce i diritti inviolabili dell’uomo, rinviando implicitamente anche ad altri ordinamenti di valore supernazionale - Il legislatore ha cercato di temperare la generalità dell'obbligo militare definendo in modo ambiguo e circoscritto il possibile oggetto dell'obiezione, ammessa soltanto per chi sia contrario "in ogni circostanza all' uso personale delle armi" - La legge n. 772 del 1972 sembra, in effetti, indirizzata al contenimento dei possibili casi di obiezione, contemplando alcune limitazioni per il suo effettivo esercizio che appaiono di dubbia costituzionalità – Il ogni caso, la valutazione della nuova disciplina può essere più positiva se la si interpreta come un primo tentativo di attuazione dell'ultimo comma dell' art. 52 della Costituzione, laddove impone la conformità dell' ordinamento delle forze armate allo spirito democratico della Repubblica.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Profili di diritto costituzionale della disciplina legislativa dell'obiezione di coscienza. Prime osservazioni sulla l. 15 dicembre 1972 n.772 |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 1972 |
Rivista: | |
Abstract: | Il parziale riconoscimento legislativo dell' obiezione di coscienza elude in parte le aspettative dei sostenitori di una più ampia considerazione per le manifestazioni di irrinunciabile adesione agli imperativi della coscienza individuale - Il temperamento dell'obbligo del servizio militare, previsto nell' art. 52 della Costituzione, trova un fondamento nell’art. 2 della medesima che recepisce i diritti inviolabili dell’uomo, rinviando implicitamente anche ad altri ordinamenti di valore supernazionale - Il legislatore ha cercato di temperare la generalità dell'obbligo militare definendo in modo ambiguo e circoscritto il possibile oggetto dell'obiezione, ammessa soltanto per chi sia contrario "in ogni circostanza all' uso personale delle armi" - La legge n. 772 del 1972 sembra, in effetti, indirizzata al contenimento dei possibili casi di obiezione, contemplando alcune limitazioni per il suo effettivo esercizio che appaiono di dubbia costituzionalità – Il ogni caso, la valutazione della nuova disciplina può essere più positiva se la si interpreta come un primo tentativo di attuazione dell'ultimo comma dell' art. 52 della Costituzione, laddove impone la conformità dell' ordinamento delle forze armate allo spirito democratico della Repubblica. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/103156 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |