Confutazione dei principali argomenti addotti contro l'ammissibilità dei referendum elettorali e, in particolare, della legge per l'elezione del Senato (legge n. 29 del 1948). I referendum modificativi (c.d. "manipolativi") non sono esclusi dall'art. 75 della Cost., come suffragato dalla stessa giurisprudenza costituzionale - La presunta volontà del Costituente di sottrarre le leggi elettorali all'abrogazione popolare non può essere rilevante in mancanza di qualsiasi possibilità di sindacare gli interna corporis dell'Assemblea costituente - Il quesito proposto agli elettori è assolutamente chiaro e univoco - La nuova disciplina prodotta dall'esito abrogativo della consultazione popolare sarebbe immediatamente suscettibile di applicazione.

Il referendum è costituzionalmente ammissibile

BETTINELLI, ERNESTO
1991-01-01

Abstract

Confutazione dei principali argomenti addotti contro l'ammissibilità dei referendum elettorali e, in particolare, della legge per l'elezione del Senato (legge n. 29 del 1948). I referendum modificativi (c.d. "manipolativi") non sono esclusi dall'art. 75 della Cost., come suffragato dalla stessa giurisprudenza costituzionale - La presunta volontà del Costituente di sottrarre le leggi elettorali all'abrogazione popolare non può essere rilevante in mancanza di qualsiasi possibilità di sindacare gli interna corporis dell'Assemblea costituente - Il quesito proposto agli elettori è assolutamente chiaro e univoco - La nuova disciplina prodotta dall'esito abrogativo della consultazione popolare sarebbe immediatamente suscettibile di applicazione.
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