La sentenza annotata chiarisce i limiti del servizio militare come “obbligo”, non solo facendo riferimento all' art. 52, ma anche all' art. 23 della Cost.. La decisione riguarda il momento in cui deve essere ragionevolmente disposta la chiamata al servizio di leva, una volta scaduto il titolo che aveva dato origine al rinvio. Dichiarando l’illegittimità cost. della normativa all’epoca vigente i giudici costituzionali statuiscono che la chiamata deve avvenire entro un anno dalla data di cessazione del titolo, tutelando in tal modo l' interesse dell' individuo alla programmazione delle proprie attività future, senza per questo recare pregiudizio all'amministrazione militare.
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Titolo: | Tempo di vita e servizio militare |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 1990 |
Rivista: | |
Abstract: | La sentenza annotata chiarisce i limiti del servizio militare come “obbligo”, non solo facendo riferimento all' art. 52, ma anche all' art. 23 della Cost.. La decisione riguarda il momento in cui deve essere ragionevolmente disposta la chiamata al servizio di leva, una volta scaduto il titolo che aveva dato origine al rinvio. Dichiarando l’illegittimità cost. della normativa all’epoca vigente i giudici costituzionali statuiscono che la chiamata deve avvenire entro un anno dalla data di cessazione del titolo, tutelando in tal modo l' interesse dell' individuo alla programmazione delle proprie attività future, senza per questo recare pregiudizio all'amministrazione militare. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11571/103238 |
Appare nelle tipologie: | 1.4 Nota a sentenza |