Il libro recensito analizza la vigente disciplina della libertà personale alla luce delle garanzie fondamentali degli artt. 13 e 27 della Costituzione che delineano un vero e proprio “modello di civiltà giuridica”. L’ordinamento processualistico non pare essersi completamente uniformato ai principi costituzionali, in quanto il legislatore tarda a slegarsi dagli schemi delle precedenti normazioni di marca autoritaria. E ciò nonostante i sempre più frequenti interventi censori della Corte costituzionale. Una delle questioni più rilevanti riguarda, in particolare, la carcerazione preventiva alla quale si fa ricorso al di là delle strette necessità cautelari. La stessa Corte costituzionale (con la sent. n. 17 del 1974) sembra indulgere a suggestioni di natura non tipicamente processuali, giustificando l’istituto in esame anche come “rafforzato presidio di difesa sociale”. Una tale impostazione compromette non soltanto il valore dell’ “inviolabilità della persona”, ma anche l’esercizio di un altro diritto fondamentale, come quello di difesa. Prevale, insomma, una legislazione d’emergenza congiunturale che contraddice fortemente le stesse coeve linee guida della legge di delegazione per l’emanazione di un nuovo codice di procedura penale che dovrebbe essere più coerente espressione dei principi costituzionali.

Recensione a: Grevi V, Libertà personale dell'imputato e Costituzione, Milano 1976, Giuffrè

BETTINELLI, ERNESTO
1977-01-01

Abstract

Il libro recensito analizza la vigente disciplina della libertà personale alla luce delle garanzie fondamentali degli artt. 13 e 27 della Costituzione che delineano un vero e proprio “modello di civiltà giuridica”. L’ordinamento processualistico non pare essersi completamente uniformato ai principi costituzionali, in quanto il legislatore tarda a slegarsi dagli schemi delle precedenti normazioni di marca autoritaria. E ciò nonostante i sempre più frequenti interventi censori della Corte costituzionale. Una delle questioni più rilevanti riguarda, in particolare, la carcerazione preventiva alla quale si fa ricorso al di là delle strette necessità cautelari. La stessa Corte costituzionale (con la sent. n. 17 del 1974) sembra indulgere a suggestioni di natura non tipicamente processuali, giustificando l’istituto in esame anche come “rafforzato presidio di difesa sociale”. Una tale impostazione compromette non soltanto il valore dell’ “inviolabilità della persona”, ma anche l’esercizio di un altro diritto fondamentale, come quello di difesa. Prevale, insomma, una legislazione d’emergenza congiunturale che contraddice fortemente le stesse coeve linee guida della legge di delegazione per l’emanazione di un nuovo codice di procedura penale che dovrebbe essere più coerente espressione dei principi costituzionali.
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