Il saggio analizza il principio di diritto, affermato in giurisprudenza, secondo cui il creditore può rifiutare di ricevere la prestazione tardiva ed eseguire la controprestazione se il ritardo maturato al momento dell'offerta è grave, anche se non ha proposto domanda di risoluzione. Si sostiene che per questa via si introduce nell'ordinamento italiano una fattispecie di risoluzione stragiudiziale "atipica", in quanto non espressamente prevista dalla legge. Il creditore che non ha interesse ad ottenere il risarcimento del danno o la restituzione della prestazione eseguita, infatti, non ha l'onere di agire in giudizio: può restare inerte, ed opporre la risoluzione del contratto per via di eccezione qualora la controparte abbia offerto la prestazione con un ritardo grave. Il rifiuto di ricevere la prestazione (ed eseguire la controprestazione) non si identifica con una comune eccezione di inadempimento, in quanto preclude definitivamente l'attuazione dello scambio: si tratta invece della risoluzione del contratto, fatta valere per via di eccezione. Analizzate le implicazioni di tale regola giurisprudenziale, si considera una fattispecie differente: quella in cui il ritardo, originariamente lieve, rischia di aggravarsi. Si ritiene che in questa ipotesi la parte fedele, interessata a scongiurare i pregiudizi derivanti dall'aggravarsi del ritardo, sia legittimata ad intimare alla controparte diffida ad adempiere: quest'ultima è dunque compatibile con un ritardo lieve, purché esso riguardi una prestazione di rilevanza determinante nell'economia del contratto.
Offerta tardiva della prestazione e rifiuto del creditore: vantaggi e inconvenienti di una risoluzione "atipica"
DELLACASA, MATTEO
2007-01-01
Abstract
Il saggio analizza il principio di diritto, affermato in giurisprudenza, secondo cui il creditore può rifiutare di ricevere la prestazione tardiva ed eseguire la controprestazione se il ritardo maturato al momento dell'offerta è grave, anche se non ha proposto domanda di risoluzione. Si sostiene che per questa via si introduce nell'ordinamento italiano una fattispecie di risoluzione stragiudiziale "atipica", in quanto non espressamente prevista dalla legge. Il creditore che non ha interesse ad ottenere il risarcimento del danno o la restituzione della prestazione eseguita, infatti, non ha l'onere di agire in giudizio: può restare inerte, ed opporre la risoluzione del contratto per via di eccezione qualora la controparte abbia offerto la prestazione con un ritardo grave. Il rifiuto di ricevere la prestazione (ed eseguire la controprestazione) non si identifica con una comune eccezione di inadempimento, in quanto preclude definitivamente l'attuazione dello scambio: si tratta invece della risoluzione del contratto, fatta valere per via di eccezione. Analizzate le implicazioni di tale regola giurisprudenziale, si considera una fattispecie differente: quella in cui il ritardo, originariamente lieve, rischia di aggravarsi. Si ritiene che in questa ipotesi la parte fedele, interessata a scongiurare i pregiudizi derivanti dall'aggravarsi del ritardo, sia legittimata ad intimare alla controparte diffida ad adempiere: quest'ultima è dunque compatibile con un ritardo lieve, purché esso riguardi una prestazione di rilevanza determinante nell'economia del contratto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.