La soluzione accolta, pur coerente con la ratio di impedire aggiramenti dei termini di durata della misura a fondamento del divieto di contestazione "a catena", lascia tuttavia adito a talune perplessità, poiché sembra eludere il significato di garanzia della regola dettata dall'art. 297, comma 3, c.p.p. A destare qualche riserva è, in particolare, la circostanza che un evento successivamente verificatosi - il passaggio in giudicato della sentenza relativa al processo nel cui ambito era stato emesso il primo provvedimento cautelare - possa incidere sull'applicabilità di una previsione già divenuta operativa, essendosi prospettati tutti i presupposti atti ad integrare la fattispecie.

Il giudicato come limite implicito all'operatività della regola ex art. 297, comma 3, c.p.p.

GIULIANI, LIVIA
2007-01-01

Abstract

La soluzione accolta, pur coerente con la ratio di impedire aggiramenti dei termini di durata della misura a fondamento del divieto di contestazione "a catena", lascia tuttavia adito a talune perplessità, poiché sembra eludere il significato di garanzia della regola dettata dall'art. 297, comma 3, c.p.p. A destare qualche riserva è, in particolare, la circostanza che un evento successivamente verificatosi - il passaggio in giudicato della sentenza relativa al processo nel cui ambito era stato emesso il primo provvedimento cautelare - possa incidere sull'applicabilità di una previsione già divenuta operativa, essendosi prospettati tutti i presupposti atti ad integrare la fattispecie.
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