Il contributo intende verificare se anche nel diritto italiano il contraente deluso a seguito del verificarsi di un inadempimento grave (art. 1455 c.c.) possa liberarsi dal rapporto alterato indirizzando al debitore un atto di recesso, o manifestando altrimenti la volontà di sciogliere il vincolo. Ci si chiede, in altri termini, se al di fuori delle ipotesi in cui il contratto si risolve « di diritto » la vittima dell’inadempimento sia legittimata a sciogliere il rapporto per atto unilaterale o se, invece, per conseguire il medesimo risultato sia tenuta a proporre domanda giudiziale. La questione è specifica, ma la sua soluzione implica una riflessione di carattere generale sul ruolo del processo nel regime della risoluzione per inadempimento. Benché non manchino opinioni favorevoli alla legittimazione a recedere, la dottrina prevalente è tuttora orientata in senso contrario. Un argomento a sostegno di tale posizione si desume, in primo luogo, dal tenore letterale dell’art. 1453 c.c., che rappresenta la risoluzione quale oggetto di una domanda giudiziale: su questa base si conclude senz’altro che dove il contratto non si risolve « di diritto » il soggetto interessato a svincolarsi dal rapporto alterato è tenuto ad agire in giudizio. Ne consegue che, una volta verificatosi un inadempimento grave, la parte fedele è tenuta a proporre domanda giudiziale anche se vuole semplicemente liberarsi dall’obbligazione assunta concludendo il contratto e non ha interesse ad ottenere la condanna della controparte a restituire la prestazione eseguita o a risarcire il danno. In questa prospettiva, come è evidente, non si distingue la situazione in cui il contraente deluso voglia semplicemente ottenere la propria liberazione dal vincolo da quella in cui abbia interesse a conseguire la condanna della controparte alla restituzione della prestazione e al risarcimento del danno: in ogni caso, egli sarebbe tenuto a proporre domanda di risoluzione. Proprio su questo aspetto si fonda la soluzione che viene proposto nel contributo: essa comporta un ridimensionamento selettivo del ruolo del processo nell’economia del rimedio risolutorio. La vittima dell’inadempimento è legittimata a recedere — o a manifestare altrimenti la volontà di risolvere il contratto con effetto immediato — se tutto ciò che intende ottenere è la liberazione dal vincolo; è invece tenuta a proporre domanda giudiziale, in assenza di un accordo con la controparte, quando vuole conseguire la sua condanna alla restituzione della prestazione eseguita o al risarcimento del danno derivante dallo scioglimento del contratto.

Risoluzione per inadempimento e ricorso al processo

DELLACASA, MATTEO
2015-01-01

Abstract

Il contributo intende verificare se anche nel diritto italiano il contraente deluso a seguito del verificarsi di un inadempimento grave (art. 1455 c.c.) possa liberarsi dal rapporto alterato indirizzando al debitore un atto di recesso, o manifestando altrimenti la volontà di sciogliere il vincolo. Ci si chiede, in altri termini, se al di fuori delle ipotesi in cui il contratto si risolve « di diritto » la vittima dell’inadempimento sia legittimata a sciogliere il rapporto per atto unilaterale o se, invece, per conseguire il medesimo risultato sia tenuta a proporre domanda giudiziale. La questione è specifica, ma la sua soluzione implica una riflessione di carattere generale sul ruolo del processo nel regime della risoluzione per inadempimento. Benché non manchino opinioni favorevoli alla legittimazione a recedere, la dottrina prevalente è tuttora orientata in senso contrario. Un argomento a sostegno di tale posizione si desume, in primo luogo, dal tenore letterale dell’art. 1453 c.c., che rappresenta la risoluzione quale oggetto di una domanda giudiziale: su questa base si conclude senz’altro che dove il contratto non si risolve « di diritto » il soggetto interessato a svincolarsi dal rapporto alterato è tenuto ad agire in giudizio. Ne consegue che, una volta verificatosi un inadempimento grave, la parte fedele è tenuta a proporre domanda giudiziale anche se vuole semplicemente liberarsi dall’obbligazione assunta concludendo il contratto e non ha interesse ad ottenere la condanna della controparte a restituire la prestazione eseguita o a risarcire il danno. In questa prospettiva, come è evidente, non si distingue la situazione in cui il contraente deluso voglia semplicemente ottenere la propria liberazione dal vincolo da quella in cui abbia interesse a conseguire la condanna della controparte alla restituzione della prestazione e al risarcimento del danno: in ogni caso, egli sarebbe tenuto a proporre domanda di risoluzione. Proprio su questo aspetto si fonda la soluzione che viene proposto nel contributo: essa comporta un ridimensionamento selettivo del ruolo del processo nell’economia del rimedio risolutorio. La vittima dell’inadempimento è legittimata a recedere — o a manifestare altrimenti la volontà di risolvere il contratto con effetto immediato — se tutto ciò che intende ottenere è la liberazione dal vincolo; è invece tenuta a proporre domanda giudiziale, in assenza di un accordo con la controparte, quando vuole conseguire la sua condanna alla restituzione della prestazione eseguita o al risarcimento del danno derivante dallo scioglimento del contratto.
2015
Law covers resources from both general and specialized areas of national and international law, including comparative law, criminology, business law, banking, corporate and tax law, constitutional law, civil rights, copyright and intellectual property law, environmental law, family law, medicine and the law as well as psychology and the law.
Esperti anonimi
Italiano
Nazionale
STAMPA
61
1
40
91
52
inadempimento; risoluzione; processo; azione; eccezione; atto unilaterale
1
info:eu-repo/semantics/article
262
Dellacasa, Matteo
1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1098682
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