nota adesiva a Cass. S.U., 6 marzo 2015, n. 4628, che ammette il c.d. "preliminare di preliminare", qualora esso vincoli a concludere un successivo contratto preliminare non identico al precedente, ma con una maggiore specificazione dei contenuti contrattuali (e spesso accompagnato dal pagamento di un'ulteriore tranche di prezzo). La Corte di Cassazione respinge la tesi che vi ravvisa sempre una nullità per difetto di causa, e correttamente invita ad esaminare la causa concreta per qualificare correttamente la fattispecie negoziale.
Secondo le Sezioni Unite il "preliminare di preliminare" è valido; anzi no.
STEFINI, UMBERTO
2015-01-01
Abstract
nota adesiva a Cass. S.U., 6 marzo 2015, n. 4628, che ammette il c.d. "preliminare di preliminare", qualora esso vincoli a concludere un successivo contratto preliminare non identico al precedente, ma con una maggiore specificazione dei contenuti contrattuali (e spesso accompagnato dal pagamento di un'ulteriore tranche di prezzo). La Corte di Cassazione respinge la tesi che vi ravvisa sempre una nullità per difetto di causa, e correttamente invita ad esaminare la causa concreta per qualificare correttamente la fattispecie negoziale.File in questo prodotto:
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