Il saggio illustra le modalità con cui si realizzava, nell’esperienza romana, la surroga nelle garanzie reali del fideiussore pronto all’adempimento. Muovendo da un responso di Papiniano (D. 20.5.2), di cui è difesa la riferibilità al processo formulare, viene prima illustrata la tecnica di configurare la cessione come vendita del pegno (dunque quale esercizio del ius vendendi). L’autore si sofferma prima sulla coazione indiretta esercitabile sul creditore per costringerlo alla surroga, quindi si definisce quale fosse la concreta misura del diritto acquistato dal fideiussore sul bene venduto e soprattutto viene illustrato (con l’analisi di vari testi giurisprudenziali e della cancelleria imperiale) in che modo si riuscisse a far salvo, nei confronti del fideiussore acquirente, il ius offerendi dei creditori pignoratizi di grado successivo o dello stesso oppignorante. Nella seconda parte della ricerca, muovendo dall’esame di una costituzione di Gordiano III (CI. 8.40[41].14), ci si sofferma invece sulla tecnica di configurare la cessione della garanzia reale come vendita del ius nominis (comprensivo di accessori e, appunto, garanzie). L’autore analizza dapprima le differenze che questa seconda modalità comportava quanto alla posizione processuale assunta dal fideiussore; quindi si coglie il discrimine tra l’impiego dell’uno o dell’altro modello nell’essere o meno intervenuta – tra creditore e fideiussore – la litis contestatio sull’actio in personam.

Trasferimento del pegno al fideiussore e processo in Papiniano, D. 20,5,2

PELLECCHI, LUIGI
2008-01-01

Abstract

Il saggio illustra le modalità con cui si realizzava, nell’esperienza romana, la surroga nelle garanzie reali del fideiussore pronto all’adempimento. Muovendo da un responso di Papiniano (D. 20.5.2), di cui è difesa la riferibilità al processo formulare, viene prima illustrata la tecnica di configurare la cessione come vendita del pegno (dunque quale esercizio del ius vendendi). L’autore si sofferma prima sulla coazione indiretta esercitabile sul creditore per costringerlo alla surroga, quindi si definisce quale fosse la concreta misura del diritto acquistato dal fideiussore sul bene venduto e soprattutto viene illustrato (con l’analisi di vari testi giurisprudenziali e della cancelleria imperiale) in che modo si riuscisse a far salvo, nei confronti del fideiussore acquirente, il ius offerendi dei creditori pignoratizi di grado successivo o dello stesso oppignorante. Nella seconda parte della ricerca, muovendo dall’esame di una costituzione di Gordiano III (CI. 8.40[41].14), ci si sofferma invece sulla tecnica di configurare la cessione della garanzia reale come vendita del ius nominis (comprensivo di accessori e, appunto, garanzie). L’autore analizza dapprima le differenze che questa seconda modalità comportava quanto alla posizione processuale assunta dal fideiussore; quindi si coglie il discrimine tra l’impiego dell’uno o dell’altro modello nell’essere o meno intervenuta – tra creditore e fideiussore – la litis contestatio sull’actio in personam.
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