Il lavoro mira a ricostruire il campo di applicazione delle prescrizioni che pongono a carico dei sindaci e dei revisori di una serie di imprese assoggettate a vigilanza (banche, intermediari, assicurazioni, emittenti quotati) il dovere di segnalare alle autorità di volta in volta competenti talune criticità che siano state rilevate durante lo svolgimento delle rispettive funzioni di controllo. Si tratta di istituti cruciali nell’architettura dei sistemi di vigilanza (al cui servizio sono funzionalmente orientati), così come nel disegno organizzativo delle società (nel cui contesto trovano materialmente attuazione). La ricerca indica una discontinuità piuttosto netta rispetto agli studi sinora dedicati all’argomento, nel confronto con i quali opera un allargamento del perimetro in senso sia orizzontale, sia verticale. Mentre, infatti, i lavori precedenti hanno prevalentemente adottato un approccio “singolare” (limitato cioè all’obbligo di un solo segnalatore nell’ambito di una sola tipologia d’impresa) o, al più, un metodo d’analisi “a coppie” (relativo cioè ai doveri vigenti su una medesima figura di controllo in due diversi tipi d’impresa o, anche, agli obblighi delle due figure, sindaci e revisori, nell’ambito di un’unica forma d’impresa), il presente quaderno monografico aspira a fornire una trattazione all’essenza trasversale, che sia in grado di considerare contestualmente i doveri gravanti, in virtù delle molteplici prescrizioni oggi applicabili (di diritto italiano o di diritto comunitario) su ambedue le figure di controllo (collegio sindacale e revisore legale dei conti) di tutte le imprese vigilate (banche, intermediari, assicurazioni, emittenti quotati). Inoltre, mentre la letteratura preesistente ha essenzialmente circoscritto l’analisi alle disposizioni di rango primario (e, al limite, al coordinamento di queste ultime con la disciplina sostanziale, rispettivamente, del controllo sindacale e della revisione legale dei conti), la ricerca in questione compie lo sforzo di tenere conto dell’intero materiale giuridico riferibile alle diverse ipotesi di comunicazione, censendo, e poi valorizzando a fini interpretativi, sia le fonti di rango sub-primario disponibili («disposizioni di vigilanza per le banche»; «principi di revisione contabile»), sia i provvedimenti che, pur non avendo valore propriamente normativo, assumono rilevante peso sul piano ermeneutico, come gli orientamenti emanati dalle autorità («comunicazioni»; «circolari») o le statuizioni non vincolanti che accompagnano talune delle fonti sub-primarie appena ricordate (cfr., in particolare, le «linee guida e altro materiale esplicativo», poste in calce ai già menzionati principi di revisione contabile). La definizione di un campo d’indagine al contempo più largo e più denso consente di giungere a una declinazione operativa dei vari doveri di segnalazione, al di là dalle suggestioni derivanti dai singoli enunciati, in base a dati costanti e stabili (per es. gli obiettivi dei sistemi di vigilanza, il tipo di conoscenza dei fatti d’impresa che le due figure di controllo possono rispettivamente maturare, le ripercussioni dell’avvenuta segnalazione sui relativi, restanti, poteri e doveri, ecc.).Il che risulta tra l’altro molto utile in vista dell’eventualità che su un medesimo soggetto – collegio sindacale o revisore legale dei conti – insistano obblighi di referto dotati di fisionomie differenti: ciò che accade nel caso in cui una banca, o un intermediario, o un’assicurazione, siano altresì società quotate. Dopo un’analisi delle peculiarità degli obblighi di comunicazione tanto sullo sfondo degli altri strumenti informativi della vigilanza, quanto nel confronto con altri dispositivi societari, il lavoro si dispiega attorno ai tre ordini di interrogativi che, con i dovuti adattamenti si presentano in rapporto a tutti gli obblighi di comunicazione: (i) determinare il grado di definitività dell’accertamento di una criticità che deve sussistere affinché sorga l’obbligo di referto nei confronti dell’autorità; (ii) identificare il tipo di anomalia rilevante, nelle varie imprese e a seconda che si tratti di sindaci o di revisori; infine (iii) stabilire se, nell’ambito delle criticità astrattamente pertinenti, il soggetto investito del compito di controllo possa (o debba) praticare una qualche selezione in concreto delle anomalie meritevoli di essere effettivamente notificate, vuoi perché dotate di coerenza con le finalità della vigilanza, vuoi perché di sufficiente importanza, vuoi perché (non sanate e dunque) di perdurante attualità. Nell’articolare e motivare una risposta per ciascuno di tali gruppi di quesiti, il lavoro tiene in peculiare considerazione la sovrapposizione tra fonti interne e fonti di diritto eurounitario.

I doveri di segnalazione di sindaci e revisori alle autorità di vigilanza

PETROBONI, GIOVANNI
2018-01-01

Abstract

Il lavoro mira a ricostruire il campo di applicazione delle prescrizioni che pongono a carico dei sindaci e dei revisori di una serie di imprese assoggettate a vigilanza (banche, intermediari, assicurazioni, emittenti quotati) il dovere di segnalare alle autorità di volta in volta competenti talune criticità che siano state rilevate durante lo svolgimento delle rispettive funzioni di controllo. Si tratta di istituti cruciali nell’architettura dei sistemi di vigilanza (al cui servizio sono funzionalmente orientati), così come nel disegno organizzativo delle società (nel cui contesto trovano materialmente attuazione). La ricerca indica una discontinuità piuttosto netta rispetto agli studi sinora dedicati all’argomento, nel confronto con i quali opera un allargamento del perimetro in senso sia orizzontale, sia verticale. Mentre, infatti, i lavori precedenti hanno prevalentemente adottato un approccio “singolare” (limitato cioè all’obbligo di un solo segnalatore nell’ambito di una sola tipologia d’impresa) o, al più, un metodo d’analisi “a coppie” (relativo cioè ai doveri vigenti su una medesima figura di controllo in due diversi tipi d’impresa o, anche, agli obblighi delle due figure, sindaci e revisori, nell’ambito di un’unica forma d’impresa), il presente quaderno monografico aspira a fornire una trattazione all’essenza trasversale, che sia in grado di considerare contestualmente i doveri gravanti, in virtù delle molteplici prescrizioni oggi applicabili (di diritto italiano o di diritto comunitario) su ambedue le figure di controllo (collegio sindacale e revisore legale dei conti) di tutte le imprese vigilate (banche, intermediari, assicurazioni, emittenti quotati). Inoltre, mentre la letteratura preesistente ha essenzialmente circoscritto l’analisi alle disposizioni di rango primario (e, al limite, al coordinamento di queste ultime con la disciplina sostanziale, rispettivamente, del controllo sindacale e della revisione legale dei conti), la ricerca in questione compie lo sforzo di tenere conto dell’intero materiale giuridico riferibile alle diverse ipotesi di comunicazione, censendo, e poi valorizzando a fini interpretativi, sia le fonti di rango sub-primario disponibili («disposizioni di vigilanza per le banche»; «principi di revisione contabile»), sia i provvedimenti che, pur non avendo valore propriamente normativo, assumono rilevante peso sul piano ermeneutico, come gli orientamenti emanati dalle autorità («comunicazioni»; «circolari») o le statuizioni non vincolanti che accompagnano talune delle fonti sub-primarie appena ricordate (cfr., in particolare, le «linee guida e altro materiale esplicativo», poste in calce ai già menzionati principi di revisione contabile). La definizione di un campo d’indagine al contempo più largo e più denso consente di giungere a una declinazione operativa dei vari doveri di segnalazione, al di là dalle suggestioni derivanti dai singoli enunciati, in base a dati costanti e stabili (per es. gli obiettivi dei sistemi di vigilanza, il tipo di conoscenza dei fatti d’impresa che le due figure di controllo possono rispettivamente maturare, le ripercussioni dell’avvenuta segnalazione sui relativi, restanti, poteri e doveri, ecc.).Il che risulta tra l’altro molto utile in vista dell’eventualità che su un medesimo soggetto – collegio sindacale o revisore legale dei conti – insistano obblighi di referto dotati di fisionomie differenti: ciò che accade nel caso in cui una banca, o un intermediario, o un’assicurazione, siano altresì società quotate. Dopo un’analisi delle peculiarità degli obblighi di comunicazione tanto sullo sfondo degli altri strumenti informativi della vigilanza, quanto nel confronto con altri dispositivi societari, il lavoro si dispiega attorno ai tre ordini di interrogativi che, con i dovuti adattamenti si presentano in rapporto a tutti gli obblighi di comunicazione: (i) determinare il grado di definitività dell’accertamento di una criticità che deve sussistere affinché sorga l’obbligo di referto nei confronti dell’autorità; (ii) identificare il tipo di anomalia rilevante, nelle varie imprese e a seconda che si tratti di sindaci o di revisori; infine (iii) stabilire se, nell’ambito delle criticità astrattamente pertinenti, il soggetto investito del compito di controllo possa (o debba) praticare una qualche selezione in concreto delle anomalie meritevoli di essere effettivamente notificate, vuoi perché dotate di coerenza con le finalità della vigilanza, vuoi perché di sufficiente importanza, vuoi perché (non sanate e dunque) di perdurante attualità. Nell’articolare e motivare una risposta per ciascuno di tali gruppi di quesiti, il lavoro tiene in peculiare considerazione la sovrapposizione tra fonti interne e fonti di diritto eurounitario.
2018
Quaderni di Giurisprudenza Commerciale
9788814227073
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1211496
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