La tesi si occupa dei rapporti tra i titolari dei diritti d’autore e le società di gestione collettiva. Il tema è oggi in una fase di riforma a causa dell’introduzione della direttiva UE n. 26 del 2014. L’intervento del legislatore europeo incide fortemente sull’assetto attuale del modello di gestione collettiva presente in molti ordinamenti europei e quindi sul sistema di diritto d’autore. In particolare il modello proposto dalla direttiva abbandona la logica corporativa e associativa con funzioni solidaristiche, che aveva connotato le prime esperienze di gestione collettiva per abbracciare un sistema dedicato ed efficientista atto a perseguire finalità economiche. Il principale indizio di questo cambiamento si rinviene nell’art. 3 della direttiva, in cui si prevede l’introduzione della possibilità di perseguire finalità lucrative per gli organismi di gestione collettiva e che addirittura per le entità di gestione indipendente costituisce un requisito essenziale. Il mutamento del sistema di gestione collettiva incide sulle funzioni a cui è preordinato. Nel sistema tradizionale di gestione collettiva emergeva una funzione di particolare rilevanza nel sistema di diritto d’autore, vale a dire quella di assicurare una remunerazione sufficiente ad autori e artisti, non strettamente determinata dalle sole regole di mercato ma secondo criteri di giustizia distributiva informati da una dimensione solidaristica. Nel nuovo sistema, invece, perdono rilievo proprio le funzioni solidaristiche volte – anche – ad assicurare una remunerazione equa ad autori e artisti. Il rischio che ne discende è quello di pregiudicare le funzioni stesse che sottendono alle regole attributive dei diritti d’autore. E in particolare di intaccare quel meccanismo incentivante alla produzione e divulgazione delle opere culturali che vede nell’equa remunerazione il giusto premio che l’ordinamento riserva a ciascun autore o artista che abbia concretamente contribuito al progresso e allo sviluppo culturale e sociale. Si presenta allora l’esigenza di assicurare anche nel nuovo sistema di gestione collettiva, la funzione in parola. Nell’ordinamento italiano tale funzione trova un addentellato nell’art. 36 Cost. Ciò consente di interpretare l’accordo negoziale intercorrente tra titolare dei diritti e collecting sulla base di un principio di giustizia distributiva. E tale previsione può costituire il fondamento sistematico per giustificare l’estensione di alcuni rimedi previsti dall’ordinamento ai rapporti in esame, come ad esempio, quelli previsti nelle ipotesi di abuso di dipendenza economica.

I RAPPORTI TRA AUTORI, ARTISTI E COLLECTING L'apparente antitesi tra efficienza e solidarietà nel quadro italiano di recepimento della direttiva UE n. 26 del 2014

REMOTTI, GIORGIO
2018-02-09

Abstract

La tesi si occupa dei rapporti tra i titolari dei diritti d’autore e le società di gestione collettiva. Il tema è oggi in una fase di riforma a causa dell’introduzione della direttiva UE n. 26 del 2014. L’intervento del legislatore europeo incide fortemente sull’assetto attuale del modello di gestione collettiva presente in molti ordinamenti europei e quindi sul sistema di diritto d’autore. In particolare il modello proposto dalla direttiva abbandona la logica corporativa e associativa con funzioni solidaristiche, che aveva connotato le prime esperienze di gestione collettiva per abbracciare un sistema dedicato ed efficientista atto a perseguire finalità economiche. Il principale indizio di questo cambiamento si rinviene nell’art. 3 della direttiva, in cui si prevede l’introduzione della possibilità di perseguire finalità lucrative per gli organismi di gestione collettiva e che addirittura per le entità di gestione indipendente costituisce un requisito essenziale. Il mutamento del sistema di gestione collettiva incide sulle funzioni a cui è preordinato. Nel sistema tradizionale di gestione collettiva emergeva una funzione di particolare rilevanza nel sistema di diritto d’autore, vale a dire quella di assicurare una remunerazione sufficiente ad autori e artisti, non strettamente determinata dalle sole regole di mercato ma secondo criteri di giustizia distributiva informati da una dimensione solidaristica. Nel nuovo sistema, invece, perdono rilievo proprio le funzioni solidaristiche volte – anche – ad assicurare una remunerazione equa ad autori e artisti. Il rischio che ne discende è quello di pregiudicare le funzioni stesse che sottendono alle regole attributive dei diritti d’autore. E in particolare di intaccare quel meccanismo incentivante alla produzione e divulgazione delle opere culturali che vede nell’equa remunerazione il giusto premio che l’ordinamento riserva a ciascun autore o artista che abbia concretamente contribuito al progresso e allo sviluppo culturale e sociale. Si presenta allora l’esigenza di assicurare anche nel nuovo sistema di gestione collettiva, la funzione in parola. Nell’ordinamento italiano tale funzione trova un addentellato nell’art. 36 Cost. Ciò consente di interpretare l’accordo negoziale intercorrente tra titolare dei diritti e collecting sulla base di un principio di giustizia distributiva. E tale previsione può costituire il fondamento sistematico per giustificare l’estensione di alcuni rimedi previsti dall’ordinamento ai rapporti in esame, come ad esempio, quelli previsti nelle ipotesi di abuso di dipendenza economica.
9-feb-2018
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