In sede testamentaria, nelle divisioni operate dal testatore, si fa spesso ricorso a legati obbligatori a carico dei coeredi a scopo divisionale (si tratta di legati in funzione di conguaglio, che quindi non hanno ad oggetto denaro presente nell’asse ereditario, ma devono essere adempiuti con denaro personale degli onerati): di qui il problema se sia possibile tacitare in questo modo i diritti dei legittimari. Se ciò viene oggi pacificamente ammesso allorché i conguagli siano strettamente necessari a integrare i lotti divisionali - perché occorre dividere beni non esattamente divisibili in natura, o perché si tratta di beni suscettibili di fluttuazioni di valore, che possono frustrare il programma divisorio - più discussa è la possibilità che il testatore formi in questo modo le porzioni dei legittimari al di fuori dei casi di stretta necessità: si ritiene che, anche in questa ipotesi, l’autonomia testamentaria possa esprimersi liberamente, ma è bene ricordare che si tratta pur sempre di legati in conto di legittima, come tali rinunziabili dal beneficiario, e che, qualora questi rinunci al legato, la divisione sarà nulla o riducibile, a seconda che ricorra il caso previsto dal primo o dal secondo comma dell’art. 735 c.c.
La divisione del testatore con disposizione di denaro non presente nell'asse ereditario a favore dei legittimari.
Umberto Stefini
2018-01-01
Abstract
In sede testamentaria, nelle divisioni operate dal testatore, si fa spesso ricorso a legati obbligatori a carico dei coeredi a scopo divisionale (si tratta di legati in funzione di conguaglio, che quindi non hanno ad oggetto denaro presente nell’asse ereditario, ma devono essere adempiuti con denaro personale degli onerati): di qui il problema se sia possibile tacitare in questo modo i diritti dei legittimari. Se ciò viene oggi pacificamente ammesso allorché i conguagli siano strettamente necessari a integrare i lotti divisionali - perché occorre dividere beni non esattamente divisibili in natura, o perché si tratta di beni suscettibili di fluttuazioni di valore, che possono frustrare il programma divisorio - più discussa è la possibilità che il testatore formi in questo modo le porzioni dei legittimari al di fuori dei casi di stretta necessità: si ritiene che, anche in questa ipotesi, l’autonomia testamentaria possa esprimersi liberamente, ma è bene ricordare che si tratta pur sempre di legati in conto di legittima, come tali rinunziabili dal beneficiario, e che, qualora questi rinunci al legato, la divisione sarà nulla o riducibile, a seconda che ricorra il caso previsto dal primo o dal secondo comma dell’art. 735 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.