In sede testamentaria, nelle divisioni operate dal testatore, si fa spesso ricorso a legati obbligatori a carico dei coeredi a scopo divisionale (si tratta di legati in funzione di conguaglio, che quindi non hanno ad oggetto denaro presente nell’asse ereditario, ma devono essere adempiuti con denaro personale degli onerati): di qui il problema se sia possibile tacitare in questo modo i diritti dei legittimari. Se ciò viene oggi pacificamente ammesso allorché i conguagli siano strettamente necessari a integrare i lotti divisionali - perché occorre dividere beni non esattamente divisibili in natura, o perché si tratta di beni suscettibili di fluttuazioni di valore, che possono frustrare il programma divisorio - più discussa è la possibilità che il testatore formi in questo modo le porzioni dei legittimari al di fuori dei casi di stretta necessità: si ritiene che, anche in questa ipotesi, l’autonomia testamentaria possa esprimersi liberamente, ma è bene ricordare che si tratta pur sempre di legati in conto di legittima, come tali rinunziabili dal beneficiario, e che, qualora questi rinunci al legato, la divisione sarà nulla o riducibile, a seconda che ricorra il caso previsto dal primo o dal secondo comma dell’art. 735 c.c.

La divisione del testatore con disposizione di denaro non presente nell'asse ereditario a favore dei legittimari.

Umberto Stefini
2018-01-01

Abstract

In sede testamentaria, nelle divisioni operate dal testatore, si fa spesso ricorso a legati obbligatori a carico dei coeredi a scopo divisionale (si tratta di legati in funzione di conguaglio, che quindi non hanno ad oggetto denaro presente nell’asse ereditario, ma devono essere adempiuti con denaro personale degli onerati): di qui il problema se sia possibile tacitare in questo modo i diritti dei legittimari. Se ciò viene oggi pacificamente ammesso allorché i conguagli siano strettamente necessari a integrare i lotti divisionali - perché occorre dividere beni non esattamente divisibili in natura, o perché si tratta di beni suscettibili di fluttuazioni di valore, che possono frustrare il programma divisorio - più discussa è la possibilità che il testatore formi in questo modo le porzioni dei legittimari al di fuori dei casi di stretta necessità: si ritiene che, anche in questa ipotesi, l’autonomia testamentaria possa esprimersi liberamente, ma è bene ricordare che si tratta pur sempre di legati in conto di legittima, come tali rinunziabili dal beneficiario, e che, qualora questi rinunci al legato, la divisione sarà nulla o riducibile, a seconda che ricorra il caso previsto dal primo o dal secondo comma dell’art. 735 c.c.
2018
Law covers resources from both general and specialized areas of national and international law, including comparative law, criminology, business law, banking, corporate and tax law, constitutional law, civil rights, copyright and intellectual property law, environmental law, family law, medicine and the law as well as psychology and the law.
Esperti anonimi
Italiano
Nazionale
STAMPA
11
1405
1409
5
SUCCESSIONE, DIVISIONE DEL TESTATORE, CONGUAGLI, LEGITTIMARI, LEGATI
1
info:eu-repo/semantics/article
262
Stefini, Umberto
1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista
none
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