Nota a sentenza Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 181, secondo la quale sono infondate le censure di illegittimità dell’art. 2-quater, comma 1, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 e dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 della Costituzione avverso la qualificazione normativa dell’autotutela tributaria come mera facoltà e non come obbligo di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull’istanza proposta dal contribuente, poiché essa costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali e non uno strumento di protezione del contribuente, sicché il diniego di autotutela non costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile.
Disorientamenti della Corte costituzionale in materia di autotutela tributaria
piantavigna
2017-01-01
Abstract
Nota a sentenza Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 181, secondo la quale sono infondate le censure di illegittimità dell’art. 2-quater, comma 1, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 e dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 della Costituzione avverso la qualificazione normativa dell’autotutela tributaria come mera facoltà e non come obbligo di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull’istanza proposta dal contribuente, poiché essa costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali e non uno strumento di protezione del contribuente, sicché il diniego di autotutela non costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.