Le conseguenze patrimoniali collegate a un’unione matrimoniale o a un vincolo a questa assimilabile e quelle derivanti dal loro scioglimento sono regolate in modo diverso nelle norme di diritto sostanziale e di diritto internazionale privato di ciascuno Stato. La pluralità di regole potenzialmente applicabili comporta che le coppie “internazionali”, che hanno collegamenti con più di uno Stato, si trovano spesso in una situazione di incertezza quando devono gestire o liquidare il loro patrimonio in caso di scioglimento del vincolo o di decesso di uno dei coniugi. Nonostante la diffusa aspettativa, riscontrabile nella prassi, che tutte le questioni strettamente correlate alla causa sul vincolo o sulla successione siano decise dallo stesso giudice, in mancanza di uniformità di regole di diritto internazionale privato e processuale, è altissimo il rischio che più di un’autorità giurisdizionale sia adita e che si producano giudicati contrastanti su uno stesso rapporto coniugale e sui suoi effetti patrimoniali, oltre che su azioni connesse, come quelle sulle obbligazioni alimentari. Poiché la prima domanda a cui qualsiasi organo giurisdizionale deve rispondere, in via prioritaria rispetto alla determinazione della legge applicabile al rapporto, è se può conoscere della lite, l’analisi è rivolta specificamente alle norme europee del regolamento n. 2016/1103. Questo prevede – tra le altre – regole uniformi per dirimere i conflitti di giurisdizione che sorgano sulla gestione ordinaria dei beni della coppia sposata in conseguenza del matrimonio ovvero sulla loro liquidazione derivante dallo scioglimento del vincolo matrimoniale, per decesso di un coniuge o a seguito di divorzio, separazione personale o annullamento. Tali regole sono però oggi obbligatorie solo in diciotto Stati membri (tra cui l’Italia) partecipanti alla cooperazione rafforzata istituita in difetto dell’unanimità richiesta. Queste disposizioni sono inserite in un contesto variegato, caratterizzato dalla coesistenza, affianco alle diverse regole sostanziali nazionali, di differenti regolamenti che negli ultimi decenni hanno a poco a poco imposto norme uniformi in tutti gli Stati membri per le cause portate innanzi ai giudici europei su questioni matrimoniali, successorie e sulle obbligazioni alimentari. Tali regolamenti fondati sull’articolo 81 TFUE e riferiti formalmente ancora al matrimonio eterosessuale, si sono innestati a loro volta su un quadro articolato, costituito da convenzioni multilaterali e bilaterali, inclusa la convenzione franco-tedesca del 2010, aperta a future adesioni di altri Stati membri, che istituisce un modello facoltativo uniforme fondato su un regime patrimoniale tra coniugi “ibrido”. L’analisi dà conto dei caratteri fondamentali del regolamento n. 2016/1103, del suo ambito di applicazione spaziale, temporale e materiale (inclusa la qualificazione del rapporto matrimoniale sottostante), dei criteri utilizzati (e, in particolare, della residenza abituale, letta alla luce della giurisprudenza sia della Corte di giustizia, sviluppata in altri contesti normativi, sia delle corti nazionali) e presenta nel dettaglio le norme sui conflitti di giurisdizione contenute nel suo capo secondo. Nel corso della trattazione sono evidenziate sia questioni rimaste irrisolte, sia problemi di coordinamento con strumenti già in vigore e di prossima applicazione nello spazio giudiziario europeo, al fine di verificare i margini ancora possibili per semplificare il sistema e permettere una più semplice programmazione patrimoniale della famiglia «on the move», senza ledere i diritti di terzi creditori. Si dà infine conto dell’applicabilità di alcune indagini e ragionamenti anche alle conseguenze patrimoniali collegate alla creazione e al venire meno di tipi di unioni non ancora parificate al matrimonio eterosessuale, e in particolare alle unioni registrate, a cui è dedicato il regolamento «gemello» n. 2016/1104.

Giurisdizione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi nello spazio giudiziario europeo

Ricci Carola
2020-01-01

Abstract

Le conseguenze patrimoniali collegate a un’unione matrimoniale o a un vincolo a questa assimilabile e quelle derivanti dal loro scioglimento sono regolate in modo diverso nelle norme di diritto sostanziale e di diritto internazionale privato di ciascuno Stato. La pluralità di regole potenzialmente applicabili comporta che le coppie “internazionali”, che hanno collegamenti con più di uno Stato, si trovano spesso in una situazione di incertezza quando devono gestire o liquidare il loro patrimonio in caso di scioglimento del vincolo o di decesso di uno dei coniugi. Nonostante la diffusa aspettativa, riscontrabile nella prassi, che tutte le questioni strettamente correlate alla causa sul vincolo o sulla successione siano decise dallo stesso giudice, in mancanza di uniformità di regole di diritto internazionale privato e processuale, è altissimo il rischio che più di un’autorità giurisdizionale sia adita e che si producano giudicati contrastanti su uno stesso rapporto coniugale e sui suoi effetti patrimoniali, oltre che su azioni connesse, come quelle sulle obbligazioni alimentari. Poiché la prima domanda a cui qualsiasi organo giurisdizionale deve rispondere, in via prioritaria rispetto alla determinazione della legge applicabile al rapporto, è se può conoscere della lite, l’analisi è rivolta specificamente alle norme europee del regolamento n. 2016/1103. Questo prevede – tra le altre – regole uniformi per dirimere i conflitti di giurisdizione che sorgano sulla gestione ordinaria dei beni della coppia sposata in conseguenza del matrimonio ovvero sulla loro liquidazione derivante dallo scioglimento del vincolo matrimoniale, per decesso di un coniuge o a seguito di divorzio, separazione personale o annullamento. Tali regole sono però oggi obbligatorie solo in diciotto Stati membri (tra cui l’Italia) partecipanti alla cooperazione rafforzata istituita in difetto dell’unanimità richiesta. Queste disposizioni sono inserite in un contesto variegato, caratterizzato dalla coesistenza, affianco alle diverse regole sostanziali nazionali, di differenti regolamenti che negli ultimi decenni hanno a poco a poco imposto norme uniformi in tutti gli Stati membri per le cause portate innanzi ai giudici europei su questioni matrimoniali, successorie e sulle obbligazioni alimentari. Tali regolamenti fondati sull’articolo 81 TFUE e riferiti formalmente ancora al matrimonio eterosessuale, si sono innestati a loro volta su un quadro articolato, costituito da convenzioni multilaterali e bilaterali, inclusa la convenzione franco-tedesca del 2010, aperta a future adesioni di altri Stati membri, che istituisce un modello facoltativo uniforme fondato su un regime patrimoniale tra coniugi “ibrido”. L’analisi dà conto dei caratteri fondamentali del regolamento n. 2016/1103, del suo ambito di applicazione spaziale, temporale e materiale (inclusa la qualificazione del rapporto matrimoniale sottostante), dei criteri utilizzati (e, in particolare, della residenza abituale, letta alla luce della giurisprudenza sia della Corte di giustizia, sviluppata in altri contesti normativi, sia delle corti nazionali) e presenta nel dettaglio le norme sui conflitti di giurisdizione contenute nel suo capo secondo. Nel corso della trattazione sono evidenziate sia questioni rimaste irrisolte, sia problemi di coordinamento con strumenti già in vigore e di prossima applicazione nello spazio giudiziario europeo, al fine di verificare i margini ancora possibili per semplificare il sistema e permettere una più semplice programmazione patrimoniale della famiglia «on the move», senza ledere i diritti di terzi creditori. Si dà infine conto dell’applicabilità di alcune indagini e ragionamenti anche alle conseguenze patrimoniali collegate alla creazione e al venire meno di tipi di unioni non ancora parificate al matrimonio eterosessuale, e in particolare alle unioni registrate, a cui è dedicato il regolamento «gemello» n. 2016/1104.
2020
STUDI E PUBBLICAZIONI DELLA RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE
9788813375355
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1342820
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