In accordo col principio di attribuzione delle competenze, l'Unione sostiene e coordina le azioni degli Stati membri in materia di tutela della salute. Il coordinamento dell'emergenza Covid-19 deve perciò essere inquadrato a partire da quanto previsto dalla base giuridica ex art. 168 TFUE. Benché la complessità degli eventi richieda azioni tempestive, la gestione operativa dell’emergenza impone il bilanciamento di interessi di diversa natura e rende indispensabile il rispetto del principio di leale cooperazione tra Unione, organismi e Stati membri. In tale ottica è perciò necessario ripensare al rapporto tra "principio di precauzione", “scienza” e "attività amministrativa di emergenza" con l'obiettivo di valorizzare il ruolo dell’Unione e il suo futuro.
Tutela della salute e “amministrazione di emergenza europea”
ALESSIA MONICA
2020-01-01
Abstract
In accordo col principio di attribuzione delle competenze, l'Unione sostiene e coordina le azioni degli Stati membri in materia di tutela della salute. Il coordinamento dell'emergenza Covid-19 deve perciò essere inquadrato a partire da quanto previsto dalla base giuridica ex art. 168 TFUE. Benché la complessità degli eventi richieda azioni tempestive, la gestione operativa dell’emergenza impone il bilanciamento di interessi di diversa natura e rende indispensabile il rispetto del principio di leale cooperazione tra Unione, organismi e Stati membri. In tale ottica è perciò necessario ripensare al rapporto tra "principio di precauzione", “scienza” e "attività amministrativa di emergenza" con l'obiettivo di valorizzare il ruolo dell’Unione e il suo futuro.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.