Il contributo alla parte dell’opera collettanea dedicata al diritto internazionale privato e processuale ha ad oggetto l’analisi di alcune disposizioni del regolamento n. 2201/2003 che, come già l’abrogato regolamento n. 1347/2000, fissa regole uniformi di giurisdizione c.d. diretta in materia di divorzio, separazione e annullamento del matrimonio e in materia di responsabilità genitoriale, le quali vengono assunte anche come presupposto per il riconoscimento automatico e l’esecuzione delle sentenze rese negli altri Stati contraenti. Più precisamente l’oggetto dell’analisi svolta è la delimitazione tra il sistema regolamentare e la normativa nazionale sulla giurisdizione in materia matrimoniale. Tale definizione è resa difficile per la formulazione poco felice degli artt. 6 e 7, che ha dato adito a diverse interpretazioni su cui si è innestata una sentenza interpretativa della Corte di giustizia. Per comprendere la decisiva portata delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di Lussemburgo, l’autore si sofferma sull’oggetto del dibattito precedente all’intervento giurisprudenziale e dunque sulla ricostruzione della natura, universale o meno, dell’atto comunitario da cui dipende una diversa definizione del suo ambito di applicazione. La questione risulta particolarmente rilevante in considerazione degli effetti che produce al momento del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni sotto un duplice profilo. Anche le sentenze rese dai giudici degli Stati membri che abbiano fondato la loro competenza sulla base dei fori interni godono del regime agevolato di circolazione delle decisioni previsto nel capo III del regolamento n. 2201/2003. Sotto un altro profilo, in forza dell’art. 24, al momento del riconoscimento e dell’esecuzione non è ammesso il controllo sulla giurisdizione del giudice a quo: potrebbero di fatto liberamente circolare anche le sentenze pronunciate da giudici che erroneamente si siano dichiarati competenti sulla base delle norme interne anziché sul regolamento. Simili rilievi hanno indotto la Commissione europea, nella proposta di regolamento in materia matrimoniale del 17 luglio 2006 (c.d. «Roma III»), a prevedere l’abrogazione della prima disposizione e la modifica della seconda, sostituendo il rinvio alla normativa nazionale con norme uniformi di giurisdizione «residuale». Più precisamente, la proposta mira ad assicurare un equilibrio tra l’obiettivo di un maggiore grado di certezza del diritto e il diritto di accesso alla giustizia di ogni cittadino comunitario che eserciti la libertà garantita dal Trattato di circolare all’interno della Comunità.

I fori «residuali» nelle cause matrimoniali dopo la sentenza Lopez

RICCI, CAROLA
2009-01-01

Abstract

Il contributo alla parte dell’opera collettanea dedicata al diritto internazionale privato e processuale ha ad oggetto l’analisi di alcune disposizioni del regolamento n. 2201/2003 che, come già l’abrogato regolamento n. 1347/2000, fissa regole uniformi di giurisdizione c.d. diretta in materia di divorzio, separazione e annullamento del matrimonio e in materia di responsabilità genitoriale, le quali vengono assunte anche come presupposto per il riconoscimento automatico e l’esecuzione delle sentenze rese negli altri Stati contraenti. Più precisamente l’oggetto dell’analisi svolta è la delimitazione tra il sistema regolamentare e la normativa nazionale sulla giurisdizione in materia matrimoniale. Tale definizione è resa difficile per la formulazione poco felice degli artt. 6 e 7, che ha dato adito a diverse interpretazioni su cui si è innestata una sentenza interpretativa della Corte di giustizia. Per comprendere la decisiva portata delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di Lussemburgo, l’autore si sofferma sull’oggetto del dibattito precedente all’intervento giurisprudenziale e dunque sulla ricostruzione della natura, universale o meno, dell’atto comunitario da cui dipende una diversa definizione del suo ambito di applicazione. La questione risulta particolarmente rilevante in considerazione degli effetti che produce al momento del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni sotto un duplice profilo. Anche le sentenze rese dai giudici degli Stati membri che abbiano fondato la loro competenza sulla base dei fori interni godono del regime agevolato di circolazione delle decisioni previsto nel capo III del regolamento n. 2201/2003. Sotto un altro profilo, in forza dell’art. 24, al momento del riconoscimento e dell’esecuzione non è ammesso il controllo sulla giurisdizione del giudice a quo: potrebbero di fatto liberamente circolare anche le sentenze pronunciate da giudici che erroneamente si siano dichiarati competenti sulla base delle norme interne anziché sul regolamento. Simili rilievi hanno indotto la Commissione europea, nella proposta di regolamento in materia matrimoniale del 17 luglio 2006 (c.d. «Roma III»), a prevedere l’abrogazione della prima disposizione e la modifica della seconda, sostituendo il rinvio alla normativa nazionale con norme uniformi di giurisdizione «residuale». Più precisamente, la proposta mira ad assicurare un equilibrio tra l’obiettivo di un maggiore grado di certezza del diritto e il diritto di accesso alla giustizia di ogni cittadino comunitario che eserciti la libertà garantita dal Trattato di circolare all’interno della Comunità.
2009
8814149321
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/139582
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