L’esito plebiscitario del referendum abrogativo parziale che ha trasformato in senso maggioritario la legge elettorale del Senato (18 aprile 1993) e, prima ancora, l’entrata in vigore della nuova disciplina per l’elezione diretta degli organi esecutivi degli enti locali (legge n. 81/1993) impongono un’urgente rimeditazione delle norme che regolano le campagne elettorali attraverso i media radiotelevisivi. In particolare rilevano la personalizzatone delle competizioni politiche, la loro territorializzazione, il mutato protagonismo dei partiti politici e, soprattutto, le aspettative degli elettori. Non bisogna trascurare che, in adesione ai principi democratici accolti dalla Costituzione italiana, lo scopo ultimo delle campagne elettorali è quello di assicurare ai cittadini l’esercizio di un voto libero e consapevole o “genuino”, come l’ha efficacemente definito la Corte costituzionale. In questa prospettiva si tratta di approfondire il ruolo dei “garanti” previsti dall'ordinamento.

L'informazione radiotelevisiva e la propaganda elettorale. La nuova disciplina contenuta nella legge 81 del 1993: un modello davvero definitivo?

Ernesto Bettinelli
1994-01-01

Abstract

L’esito plebiscitario del referendum abrogativo parziale che ha trasformato in senso maggioritario la legge elettorale del Senato (18 aprile 1993) e, prima ancora, l’entrata in vigore della nuova disciplina per l’elezione diretta degli organi esecutivi degli enti locali (legge n. 81/1993) impongono un’urgente rimeditazione delle norme che regolano le campagne elettorali attraverso i media radiotelevisivi. In particolare rilevano la personalizzatone delle competizioni politiche, la loro territorializzazione, il mutato protagonismo dei partiti politici e, soprattutto, le aspettative degli elettori. Non bisogna trascurare che, in adesione ai principi democratici accolti dalla Costituzione italiana, lo scopo ultimo delle campagne elettorali è quello di assicurare ai cittadini l’esercizio di un voto libero e consapevole o “genuino”, come l’ha efficacemente definito la Corte costituzionale. In questa prospettiva si tratta di approfondire il ruolo dei “garanti” previsti dall'ordinamento.
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