Le molteplici funzioni del nome, strumento di identificazione dei soggetti da parte dello Stato, di manifestazione del legame con un gruppo familiare e di espressione dell’identità dell’individuo, si riflettono in modo evidente sulla disciplina non solo materiale, ma anche internazionalprivatistica dell’istituto nei vari ordinamenti. Da un lato la dicotomia tra funzione pubblicistica (strumento attraverso il quale lo Stato identifica l’individuo) e funzione privatistica (espressione del legame familiare e dell’individualità del soggetto) del nome trova infatti riscontro nelle differenti modalità di funzionamento delle norme di conflitto relative all’attribuzione e al cambiamento di nome derivanti da rapporti familiari rispetto alle disposizioni relative al cambiamento del nome per atto della pubblica autorità. Dall’altro, l’oscillazione del nome tra la funzione di elemento che manifesta l’appartenenza a un gruppo familiare e la natura di strumento di espressione dell’identità della persona rendono particolarmente complessa la sua qualificazione, determinando nei vari ordinamenti una continua tensione tra statuto familiare (e dunque sottoposizione del nome all’ordinamento competente per la disciplina del rapporto familiare sottostante) e statuto individuale (e dunque applicazione al nome della legge personale - sia essa la legge nazionale o la legge del luogo di domicilio o residenza abituale - del soggetto). Entrambe le «fratture» che percorrono la disciplina della materia possono essere esaminate prendendo a punto di riferimento un principio connaturato all’essenza stessa del nome: quello della sua continuità nel tempo e nello spazio. Mentre tale principio sembra permeare, anche se con intensità differenti, la disciplina internazionalprivatistica del nome in molti Paesi europei, più complessa è la configurazione del suo rapporto con gli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell’uomo e soprattutto con il diritto comunitario.
Identità personale e diritto internazionale privato
ROSSOLILLO, GIULIA
2009-01-01
Abstract
Le molteplici funzioni del nome, strumento di identificazione dei soggetti da parte dello Stato, di manifestazione del legame con un gruppo familiare e di espressione dell’identità dell’individuo, si riflettono in modo evidente sulla disciplina non solo materiale, ma anche internazionalprivatistica dell’istituto nei vari ordinamenti. Da un lato la dicotomia tra funzione pubblicistica (strumento attraverso il quale lo Stato identifica l’individuo) e funzione privatistica (espressione del legame familiare e dell’individualità del soggetto) del nome trova infatti riscontro nelle differenti modalità di funzionamento delle norme di conflitto relative all’attribuzione e al cambiamento di nome derivanti da rapporti familiari rispetto alle disposizioni relative al cambiamento del nome per atto della pubblica autorità. Dall’altro, l’oscillazione del nome tra la funzione di elemento che manifesta l’appartenenza a un gruppo familiare e la natura di strumento di espressione dell’identità della persona rendono particolarmente complessa la sua qualificazione, determinando nei vari ordinamenti una continua tensione tra statuto familiare (e dunque sottoposizione del nome all’ordinamento competente per la disciplina del rapporto familiare sottostante) e statuto individuale (e dunque applicazione al nome della legge personale - sia essa la legge nazionale o la legge del luogo di domicilio o residenza abituale - del soggetto). Entrambe le «fratture» che percorrono la disciplina della materia possono essere esaminate prendendo a punto di riferimento un principio connaturato all’essenza stessa del nome: quello della sua continuità nel tempo e nello spazio. Mentre tale principio sembra permeare, anche se con intensità differenti, la disciplina internazionalprivatistica del nome in molti Paesi europei, più complessa è la configurazione del suo rapporto con gli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell’uomo e soprattutto con il diritto comunitario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.