Con la sentenza in commento le Sezioni Unite tornano a interrogarsi sul criterio per individuare la violazione più grave nel reato continuato. La pronuncia conferma l’impostazione secondo la quale la violazione più grave andrebbe stabilita “in astratto”, cioè alla luce della pena edittale prevista per ciascuno dei reati in continuazione. A soccombere, l'opposto indirizzo esegetico che afferma invece la necessità di una valutazione “in concreto” della violazione più grave, alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 c.p. Tale ultima soluzione, pur preferibile ai fini di una maggior individualizzazione della pena, pone tuttavia il problema di individuare i limiti al potere discrezionale del giudice nella determinazione dell’aumento per la continuazione. A tal riguardo, il commento sottolinea l’esistenza di diversi argini al libero potere di apprezzamento dell’organo giurisdizionale, ponendo l’accento, in particolare, sulla necessità di rivitalizzare l’obbligo di motivazione di cui all’art. 132 c.p. anche per quanto concerne la commisurazione della pena in senso ampio.

Criteri per determinare la violazione più grave nel reato continuato: scelta la strada della conservazione

MARTUFI, Adriano
2013-01-01

Abstract

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite tornano a interrogarsi sul criterio per individuare la violazione più grave nel reato continuato. La pronuncia conferma l’impostazione secondo la quale la violazione più grave andrebbe stabilita “in astratto”, cioè alla luce della pena edittale prevista per ciascuno dei reati in continuazione. A soccombere, l'opposto indirizzo esegetico che afferma invece la necessità di una valutazione “in concreto” della violazione più grave, alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 c.p. Tale ultima soluzione, pur preferibile ai fini di una maggior individualizzazione della pena, pone tuttavia il problema di individuare i limiti al potere discrezionale del giudice nella determinazione dell’aumento per la continuazione. A tal riguardo, il commento sottolinea l’esistenza di diversi argini al libero potere di apprezzamento dell’organo giurisdizionale, ponendo l’accento, in particolare, sulla necessità di rivitalizzare l’obbligo di motivazione di cui all’art. 132 c.p. anche per quanto concerne la commisurazione della pena in senso ampio.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1475907
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