Il 14 ottobre del 2022 la High Court of Justice (Comm) di Londra ha emesso una sentenza che affronta il tanto dibattuto tema della validità degli interest rate swap che producono effetti speculativi anziché di copertura. La sentenza ha un impatto importante anche nel nostro ordinamento per diversi ordini di ragioni a cominciare dal fatto che le due controparti, l’ente locale e la banca, sono italiane e come spesso accade nella prassi il contratto ISDA utilizzato elegge l’ordinamento inglese competente in caso di controversie. Il presente articolo si sofferma in particolare su due aspetti. Il primo riguarda il contributo della sentenza all’individuazione dei parametri utili per definire un contratto derivato di copertura piuttosto che speculativo. Il secondo riguarda, in modo più ampio, le argomentazioni del giudice inglese che apre un dialogo tra i due ordinamenti, solo apparentemente tra loro impermeabili, richiamando più volte la giurisprudenza italiana di merito e di legittimità. Per poter giungere a questa conclusione, dopo alcuni cenni introduttivi, l’articolo inquadra il tema trattato nel contesto degli ISDA master agreement per poi ripercorre alcuni punti fermi acquisiti dalla giurisprudenza domestica. Nella seconda parte, l’articolo sottolinea come le argomentazioni del giudice inglese, la giurisprudenza italiana e le recenti norme europee in tema di strumenti derivati spesso condividono criteri analoghi per definire un derivato di copertura o speculativo, consentendo di giungere alla conclusione che nel caso di ISDA con due controparti italiane, pur nelle loro diversità, i due ordinamenti possono dialogare.

Speculatività dei derivati. Considerazioni a partire da High Court of Justice (Comm) del 14 ottobre 2022

Edoardo Grossule
2023-01-01

Abstract

Il 14 ottobre del 2022 la High Court of Justice (Comm) di Londra ha emesso una sentenza che affronta il tanto dibattuto tema della validità degli interest rate swap che producono effetti speculativi anziché di copertura. La sentenza ha un impatto importante anche nel nostro ordinamento per diversi ordini di ragioni a cominciare dal fatto che le due controparti, l’ente locale e la banca, sono italiane e come spesso accade nella prassi il contratto ISDA utilizzato elegge l’ordinamento inglese competente in caso di controversie. Il presente articolo si sofferma in particolare su due aspetti. Il primo riguarda il contributo della sentenza all’individuazione dei parametri utili per definire un contratto derivato di copertura piuttosto che speculativo. Il secondo riguarda, in modo più ampio, le argomentazioni del giudice inglese che apre un dialogo tra i due ordinamenti, solo apparentemente tra loro impermeabili, richiamando più volte la giurisprudenza italiana di merito e di legittimità. Per poter giungere a questa conclusione, dopo alcuni cenni introduttivi, l’articolo inquadra il tema trattato nel contesto degli ISDA master agreement per poi ripercorre alcuni punti fermi acquisiti dalla giurisprudenza domestica. Nella seconda parte, l’articolo sottolinea come le argomentazioni del giudice inglese, la giurisprudenza italiana e le recenti norme europee in tema di strumenti derivati spesso condividono criteri analoghi per definire un derivato di copertura o speculativo, consentendo di giungere alla conclusione che nel caso di ISDA con due controparti italiane, pur nelle loro diversità, i due ordinamenti possono dialogare.
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