In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ove parte della condotta sia commessa sotto la vigenza della disposizione incriminatrice di cui all’art. 572 c.p., come modificata in senso peggiorativo dall’art. 4, comma 1, lett. d), l. 1° ottobre 2012, n. 172, trova applicazione la norma sopravvenuta sfavorevole al reo nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrare l’abitualità del reato.

Successione di leggi e reato abituale: la disciplina del tempus commissi delicti alla prova del principio di irretroattività della legge penale

sofia braschi
2023-01-01

Abstract

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ove parte della condotta sia commessa sotto la vigenza della disposizione incriminatrice di cui all’art. 572 c.p., come modificata in senso peggiorativo dall’art. 4, comma 1, lett. d), l. 1° ottobre 2012, n. 172, trova applicazione la norma sopravvenuta sfavorevole al reo nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrare l’abitualità del reato.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1496904
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