Il tema della nullità dello swap, quando lo strumento risulti inidoneo a perseguire la finalità voluta delle parti e pertanto non sia meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2°, c.c. per difetto di causa in concreto, è ancora dibattuto. Partendo da uno degli ultimi arresti del giudice di legittimità in argomento, si coglie l’occasione per chiarire ulteriormente due aspetti: il primo che il contratto di swap non è da considerare, nel contesto di applicazione del secondo comma dell’art. 1322 c.c., di per sé stesso immeritevole di tutela; il secondo, che il giudizio di meritevolezza si deve fondare sul contenuto della pattuizione concreta e sull’intrinseca conformazione del rapporto, non già sugli esiti economici prodottisi ex post.
Derivati di copertura, valutazione di meritevolezza e regole di condotta. Riflessione a partire da Cass. Civ. n. 18724, 13 Luglio 2018.
Edoardo Grossule
2020-01-01
Abstract
Il tema della nullità dello swap, quando lo strumento risulti inidoneo a perseguire la finalità voluta delle parti e pertanto non sia meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2°, c.c. per difetto di causa in concreto, è ancora dibattuto. Partendo da uno degli ultimi arresti del giudice di legittimità in argomento, si coglie l’occasione per chiarire ulteriormente due aspetti: il primo che il contratto di swap non è da considerare, nel contesto di applicazione del secondo comma dell’art. 1322 c.c., di per sé stesso immeritevole di tutela; il secondo, che il giudizio di meritevolezza si deve fondare sul contenuto della pattuizione concreta e sull’intrinseca conformazione del rapporto, non già sugli esiti economici prodottisi ex post.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.