Dal 21 novembre del 2021, il Regolamento (UE) 1503/2020 disciplina i fornitori e la prestazione dei servizi di crowdfunding per le imprese. Tale Regolamento esclude però dal proprio ambito di applicazione i servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, come definiti nella Direttiva 2008/48/CE. La Direttiva però nasceva in un contesto in cui non vi era l’esigenza di regolare il fenomeno del crowdfunding. Questa esclusione ha posto in passato dei problemi di qualificazione delle piattaforme di crowdfunding quando facilitano la conclusione di contratti di credito al consumo. La lacuna che si è creata come conseguenza dello sviluppo tecnologico pone dei problemi di tutela per i consumatori quando concedono o ricercano un prestito nell’ambito di una operazione di peer to peer lending. Con l’approvazione della seconda direttiva sul credito al consumo – Direttiva (UE) 2023/2225 – non si è trovata una soluzione a queste problematiche, anzi vi sono indicazioni nella disciplina che lasciano intendere come il legislatore europeo non abbia volutamente regolato questi aspetti. Con il presente contributo si vuole brevemente affrontare gli aspetti che coinvolgono i consumatori nelle operazioni di crowdfunding, sia nelle operazioni business to consumer che peer to peer lending, e mettere in luce, in particolare, i vuoti normativi non ancora affrontati dalla CCD II.

Crowdfunding e credito al consumo. Spunti per una riflessione in attesa dell’adeguamento alla Direttiva 2023/2225

Edoardo Grossule
2024-01-01

Abstract

Dal 21 novembre del 2021, il Regolamento (UE) 1503/2020 disciplina i fornitori e la prestazione dei servizi di crowdfunding per le imprese. Tale Regolamento esclude però dal proprio ambito di applicazione i servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, come definiti nella Direttiva 2008/48/CE. La Direttiva però nasceva in un contesto in cui non vi era l’esigenza di regolare il fenomeno del crowdfunding. Questa esclusione ha posto in passato dei problemi di qualificazione delle piattaforme di crowdfunding quando facilitano la conclusione di contratti di credito al consumo. La lacuna che si è creata come conseguenza dello sviluppo tecnologico pone dei problemi di tutela per i consumatori quando concedono o ricercano un prestito nell’ambito di una operazione di peer to peer lending. Con l’approvazione della seconda direttiva sul credito al consumo – Direttiva (UE) 2023/2225 – non si è trovata una soluzione a queste problematiche, anzi vi sono indicazioni nella disciplina che lasciano intendere come il legislatore europeo non abbia volutamente regolato questi aspetti. Con il presente contributo si vuole brevemente affrontare gli aspetti che coinvolgono i consumatori nelle operazioni di crowdfunding, sia nelle operazioni business to consumer che peer to peer lending, e mettere in luce, in particolare, i vuoti normativi non ancora affrontati dalla CCD II.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1500155
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