La Corte di cassazione si sofferma su alcuni aspetti in tema di legittimazione nel giudizio di reclamo, con riguardo alla posizione del commissario giudiziale e dell’Agenzia delle Entrate. Se nel primo caso la Cassazione non fa che riconfermare il proprio consolidato orientamento secondo cui il commissario non è parte sostanziale nel giudizio di omologazione, nel secondo affronta invece una fattispecie processuale nuova: l’Agenzia non aveva proposto opposizione all’omologazione e, tuttavia, aveva interposto reclamo. La Corte di cassazione, con decisione pienamente condivisibile, ha ritenuto la disciplina ordinaria del giudizio di omologazione e opposizione applicabile anche nel caso del cram down fiscale e, conseguentemente, ha ritenuto inammissibile il reclamo.
Omologazione del concordato preventivo e reclamo: la legittimazione del commissario giudiziale e dell’Agenzia delle Entrate
FABIO MARELLI
2024-01-01
Abstract
La Corte di cassazione si sofferma su alcuni aspetti in tema di legittimazione nel giudizio di reclamo, con riguardo alla posizione del commissario giudiziale e dell’Agenzia delle Entrate. Se nel primo caso la Cassazione non fa che riconfermare il proprio consolidato orientamento secondo cui il commissario non è parte sostanziale nel giudizio di omologazione, nel secondo affronta invece una fattispecie processuale nuova: l’Agenzia non aveva proposto opposizione all’omologazione e, tuttavia, aveva interposto reclamo. La Corte di cassazione, con decisione pienamente condivisibile, ha ritenuto la disciplina ordinaria del giudizio di omologazione e opposizione applicabile anche nel caso del cram down fiscale e, conseguentemente, ha ritenuto inammissibile il reclamo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.