Nello scritto si esamina la posizione del creditore di più coobbligati solidali e il suo concorso nel fallimento di uno o più dei coobbligati in solido, sulla base del quadro normativo complessivo risultante dagli artt. 61, 62 e 63 della legge fallimentare. In particolare, nel commento all’art. 61 della legge fallimentare si considera il diritto del creditore di più coobbligati in solido di concorrere nel fallimento di ciascuno, per l'intero credito, sino al totale pagamento; l’irrilevanza dei pagamenti parziali al creditore effettuati in corso di procedura; l’obbligo di rimborso a carico del creditore che, ex art. 61 l. fall., percepisca più del dovuto; il regresso tra coobbligati nella sede fallimentare, sia del coobbligato fallito sia del coobbligato in bonis. Nel commento all’art. 62 della legge fallimentare, si analizza la fattispecie in cui un coobbligato in solido col fallito o un fideiussore abbia pagato al creditore solo una parte del credito, prima della dichiarazione di fallimento, mentre l’art. 61 legge fallimentare riguarda, il pagamento del creditore da parte del coobbligato avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento. In sede di esame dell’art. 63 legge fallimentare, infine, si considera la fattispecie in cui il coobbligato o fideiussore del fallito, abbia un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di quest’ultimo a garanzia della sua azione di regresso, per cui il coobbligato o fideiussore concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno, mentre il creditore può far valere una surroga nella garanzia ai fini della realizzazione delle sue pretese.

Commento agli artt.61-62-63 legge fallimentare

STELLA, GIOVANNI
2010-01-01

Abstract

Nello scritto si esamina la posizione del creditore di più coobbligati solidali e il suo concorso nel fallimento di uno o più dei coobbligati in solido, sulla base del quadro normativo complessivo risultante dagli artt. 61, 62 e 63 della legge fallimentare. In particolare, nel commento all’art. 61 della legge fallimentare si considera il diritto del creditore di più coobbligati in solido di concorrere nel fallimento di ciascuno, per l'intero credito, sino al totale pagamento; l’irrilevanza dei pagamenti parziali al creditore effettuati in corso di procedura; l’obbligo di rimborso a carico del creditore che, ex art. 61 l. fall., percepisca più del dovuto; il regresso tra coobbligati nella sede fallimentare, sia del coobbligato fallito sia del coobbligato in bonis. Nel commento all’art. 62 della legge fallimentare, si analizza la fattispecie in cui un coobbligato in solido col fallito o un fideiussore abbia pagato al creditore solo una parte del credito, prima della dichiarazione di fallimento, mentre l’art. 61 legge fallimentare riguarda, il pagamento del creditore da parte del coobbligato avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento. In sede di esame dell’art. 63 legge fallimentare, infine, si considera la fattispecie in cui il coobbligato o fideiussore del fallito, abbia un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di quest’ultimo a garanzia della sua azione di regresso, per cui il coobbligato o fideiussore concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno, mentre il creditore può far valere una surroga nella garanzia ai fini della realizzazione delle sue pretese.
2010
9788823835146
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/151573
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