La nota analizza il decreto del Presidente del Tribunale di Voghera del 20 marzo 2007, che ha sospeso inaudita altera parte una delibera assembleare di aumento di capitale adottata da una società per azioni. La decisione assume rilievo per l’interpretazione dell’art. 2437-quater c.c., affermandone la portata precettiva e la conseguente inderogabilità della sequenza procedimentale ivi stabilita per la liquidazione della quota del socio recedente. In particolare, è ritenuta illegittima la delibera che, pur autorizzando l’acquisto delle azioni del socio uscente, dispone contestualmente un aumento di capitale prima a pagamento e poi, in difetto di sottoscrizione, mediante imputazione a capitale delle riserve disponibili, con il rischio di comprometterne l’utilizzo per il rimborso delle azioni. La nota ricostruisce con accuratezza la vicenda fattuale e argomenta che, a seguito dell’esercizio del recesso, le riserve disponibili diventano indisponibili per finalità diverse da quella del rimborso. Tale indisponibilità, sebbene non espressamente prevista dalla legge, viene desunta in via sistematica e teleologica dalla struttura dell’art. 2437-quater, che configura il diritto di recesso come diritto potestativo del socio, da tutelare non solo nella sua astratta previsione ma anche nelle concrete modalità attuative. La decisione è quindi letta come espressione di un necessario bilanciamento tra le esigenze di stabilità della società e il diritto del socio recedente, nonché come conferma della rilevanza giuridica delle modalità di liquidazione della quota, che devono rispettare una precisa sequenza gerarchica, volta a tutelare tanto il socio quanto i creditori sociali. Ne deriva una lettura dell’art. 2437-quater come norma imperativa, destinata a garantire l’effettività del diritto di exit e, con esso, la legittimità della compressione del potere individuale a vantaggio della maggioranza.
La portata precettiva dell’art. 2437 quater c.c.
andrea chiloiro
2008-01-01
Abstract
La nota analizza il decreto del Presidente del Tribunale di Voghera del 20 marzo 2007, che ha sospeso inaudita altera parte una delibera assembleare di aumento di capitale adottata da una società per azioni. La decisione assume rilievo per l’interpretazione dell’art. 2437-quater c.c., affermandone la portata precettiva e la conseguente inderogabilità della sequenza procedimentale ivi stabilita per la liquidazione della quota del socio recedente. In particolare, è ritenuta illegittima la delibera che, pur autorizzando l’acquisto delle azioni del socio uscente, dispone contestualmente un aumento di capitale prima a pagamento e poi, in difetto di sottoscrizione, mediante imputazione a capitale delle riserve disponibili, con il rischio di comprometterne l’utilizzo per il rimborso delle azioni. La nota ricostruisce con accuratezza la vicenda fattuale e argomenta che, a seguito dell’esercizio del recesso, le riserve disponibili diventano indisponibili per finalità diverse da quella del rimborso. Tale indisponibilità, sebbene non espressamente prevista dalla legge, viene desunta in via sistematica e teleologica dalla struttura dell’art. 2437-quater, che configura il diritto di recesso come diritto potestativo del socio, da tutelare non solo nella sua astratta previsione ma anche nelle concrete modalità attuative. La decisione è quindi letta come espressione di un necessario bilanciamento tra le esigenze di stabilità della società e il diritto del socio recedente, nonché come conferma della rilevanza giuridica delle modalità di liquidazione della quota, che devono rispettare una precisa sequenza gerarchica, volta a tutelare tanto il socio quanto i creditori sociali. Ne deriva una lettura dell’art. 2437-quater come norma imperativa, destinata a garantire l’effettività del diritto di exit e, con esso, la legittimità della compressione del potere individuale a vantaggio della maggioranza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.