La nota commenta due provvedimenti contrastanti del Tribunale di Pavia sulla legittimazione del socio di s.r.l. che abbia già esercitato il recesso a chiedere, in via cautelare ante causam ex art. 2476, co. 3 c.c., la revoca dell’amministratore unico. Dopo aver ricostruito i diversi orientamenti in tema di ammissibilità della revoca cautelare – da quello più restrittivo, che la ammette solo nel corso dell’azione di responsabilità, a quello più estensivo, che la riconosce autonoma e pienamente efficace – l’autore osserva che i giudici pavesi, pur aderendo a quest’ultima impostazione, sono giunti a esiti opposti. Il fulcro dell’analisi riguarda gli effetti del recesso: la decisione di reclamo, aderendo a una concezione “contrattualistica”, ravvisa la perdita dello status socii nella mera ricezione della dichiarazione di recesso, degradando l’ex socio a semplice creditore e negandogli la legittimazione processuale. La nota critica tale posizione, richiamando la dottrina “istituzionalistica”, secondo cui la dichiarazione segna solo l’avvio di un procedimento a formazione progressiva; la qualità di socio permane finché non si realizza la liquidazione della quota o la riduzione del capitale. In questo lasso di tempo il socio recedente conserva i diritti partecipativi, ivi compreso quello di proteggere il patrimonio sociale contro atti di mala gestio. La questione, pertanto, dovrebbe spostarsi dal piano della legittimazione a quello dell’interesse ad agire, onde evitare un ingiustificato depauperamento della tutela accordata al socio. La conclusione è netta: la decisione di reclamo risulta errata, e al socio receduto va riconosciuta piena legittimazione fino al perfezionamento del recesso.
Legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in capo al socio receduto nelle s.r.l.
andrea chiloiro
2009-01-01
Abstract
La nota commenta due provvedimenti contrastanti del Tribunale di Pavia sulla legittimazione del socio di s.r.l. che abbia già esercitato il recesso a chiedere, in via cautelare ante causam ex art. 2476, co. 3 c.c., la revoca dell’amministratore unico. Dopo aver ricostruito i diversi orientamenti in tema di ammissibilità della revoca cautelare – da quello più restrittivo, che la ammette solo nel corso dell’azione di responsabilità, a quello più estensivo, che la riconosce autonoma e pienamente efficace – l’autore osserva che i giudici pavesi, pur aderendo a quest’ultima impostazione, sono giunti a esiti opposti. Il fulcro dell’analisi riguarda gli effetti del recesso: la decisione di reclamo, aderendo a una concezione “contrattualistica”, ravvisa la perdita dello status socii nella mera ricezione della dichiarazione di recesso, degradando l’ex socio a semplice creditore e negandogli la legittimazione processuale. La nota critica tale posizione, richiamando la dottrina “istituzionalistica”, secondo cui la dichiarazione segna solo l’avvio di un procedimento a formazione progressiva; la qualità di socio permane finché non si realizza la liquidazione della quota o la riduzione del capitale. In questo lasso di tempo il socio recedente conserva i diritti partecipativi, ivi compreso quello di proteggere il patrimonio sociale contro atti di mala gestio. La questione, pertanto, dovrebbe spostarsi dal piano della legittimazione a quello dell’interesse ad agire, onde evitare un ingiustificato depauperamento della tutela accordata al socio. La conclusione è netta: la decisione di reclamo risulta errata, e al socio receduto va riconosciuta piena legittimazione fino al perfezionamento del recesso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


