In caso di finanziamento indiretto ad impresa italiana da parte di istituzione estera vigilata, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 26, comma 5-bis, D.P.R. n. 600/1973 non va verificato con riferimento alla società interposta, primo prenditore degli interessi, che ha l’obbligo di retrocederli all’erogatore sostanziale, ma con riferimento a quest’ultimo, in quanto beneficiario effettivo del reddito imponibile.
Finanziamenti indiretti erogati alle imprese italiane da investitori istituzionali esteri vigilati ed esenzione dalla ritenuta sugli interessi
Silvia Cipollina
2025-01-01
Abstract
In caso di finanziamento indiretto ad impresa italiana da parte di istituzione estera vigilata, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 26, comma 5-bis, D.P.R. n. 600/1973 non va verificato con riferimento alla società interposta, primo prenditore degli interessi, che ha l’obbligo di retrocederli all’erogatore sostanziale, ma con riferimento a quest’ultimo, in quanto beneficiario effettivo del reddito imponibile.File in questo prodotto:
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