Il contributo analizza la sentenza di condanna resa dalla Corte europea dei diritti umani nel caso Minasyan et al. c. Armenia, in data 7 gennaio 2025, che presenta rilevanti profili di interesse nel quadro del contrasto ai discorsi d’odio, con particolare riguardo ai discorsi che prendono di mira la comunità LGBTI. In relazione alla pubblicazione online su un quotidiano di un articolo incitante all’odio e alla discriminazione nei confronti di un gruppo di attivisti LGBTI, e alla conseguente attivazione senza esito dei rimedi civilistici interni per ottenere riparazione, la circostanza che le corti interne abbiano mancato di operare un bilanciamento tra il diritto alla libertà di critica giornalistica e le prerogative inerenti al rispetto della vita privata nel rispetto dei princìpi incorporati nella giurisprudenza della Corte vale ad integrare la responsabilità dello Stato convenuto in rapporto agli obblighi positivi che discendono dall’art. 8 CEDU, e contestualmente dall’art. 14 CEDU, considerati alla luce del divieto di abuso del diritto di cui all’art. 17 CEDU. Di pari passo, fermo il ruolo vitale di cane da guardia che la stampa svolge in una società democratica, la protezione dell’art. 10 CEDU non può essere reclamata ove si tratti di condotte dirette a incitare all’odio e alla discriminazione nei confronti di un intero gruppo sociale, a detrimento dei diritti altrui e in spregio ai doveri e alle responsabilità speciali che ne devono orientare l’operato in una società democratica.

Incitamento all’odio contro le persone LGBTI, diritto al rispetto della vita privata e libertà di stampa: la pronuncia resa dalla Corte di Strasburgo nel caso Minasyan et al. c. Armenia

Federica Falconi
2025-01-01

Abstract

Il contributo analizza la sentenza di condanna resa dalla Corte europea dei diritti umani nel caso Minasyan et al. c. Armenia, in data 7 gennaio 2025, che presenta rilevanti profili di interesse nel quadro del contrasto ai discorsi d’odio, con particolare riguardo ai discorsi che prendono di mira la comunità LGBTI. In relazione alla pubblicazione online su un quotidiano di un articolo incitante all’odio e alla discriminazione nei confronti di un gruppo di attivisti LGBTI, e alla conseguente attivazione senza esito dei rimedi civilistici interni per ottenere riparazione, la circostanza che le corti interne abbiano mancato di operare un bilanciamento tra il diritto alla libertà di critica giornalistica e le prerogative inerenti al rispetto della vita privata nel rispetto dei princìpi incorporati nella giurisprudenza della Corte vale ad integrare la responsabilità dello Stato convenuto in rapporto agli obblighi positivi che discendono dall’art. 8 CEDU, e contestualmente dall’art. 14 CEDU, considerati alla luce del divieto di abuso del diritto di cui all’art. 17 CEDU. Di pari passo, fermo il ruolo vitale di cane da guardia che la stampa svolge in una società democratica, la protezione dell’art. 10 CEDU non può essere reclamata ove si tratti di condotte dirette a incitare all’odio e alla discriminazione nei confronti di un intero gruppo sociale, a detrimento dei diritti altrui e in spregio ai doveri e alle responsabilità speciali che ne devono orientare l’operato in una società democratica.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1540337
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact