Il contributo esamina la possibilità che il liquidatore di una società di capitali proceda alla rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare, quando il bene risulti privo di concreto valore di realizzo e generi costi di conservazione, custodia, manutenzione o fiscalità superiori al presumibile ricavato. Prendendo le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23093 del 2025, che ha riconosciuto la validità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare quale atto unilaterale, non recettizio e causalmente autosufficiente, l’articolo ricostruisce il problema nella prospettiva della liquidazione societaria. In tale contesto, la rinuncia può rientrare nei poteri del liquidatore ex art. 2489 c.c., purché sia sorretta da un’adeguata valutazione economica, rispetti i requisiti formali previsti dagli artt. 1350 e 2643 c.c. e risulti coerente con l’interesse dei creditori alla conservazione del valore netto dell’attivo. Il contributo esamina infine i possibili profili di responsabilità del liquidatore e l’eventuale esperibilità dell’azione revocatoria, evidenziando come, in assenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale, la rinuncia a un bene diseconomico possa configurarsi come scelta gestoria razionale e conforme alla funzione liquidatoria.

La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare della società, in funzione liquidatoria: qualche spunto a margine di una recente sentenza delle Sezioni Unite

Andrea Chiloiro
2026-01-01

Abstract

Il contributo esamina la possibilità che il liquidatore di una società di capitali proceda alla rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare, quando il bene risulti privo di concreto valore di realizzo e generi costi di conservazione, custodia, manutenzione o fiscalità superiori al presumibile ricavato. Prendendo le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23093 del 2025, che ha riconosciuto la validità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare quale atto unilaterale, non recettizio e causalmente autosufficiente, l’articolo ricostruisce il problema nella prospettiva della liquidazione societaria. In tale contesto, la rinuncia può rientrare nei poteri del liquidatore ex art. 2489 c.c., purché sia sorretta da un’adeguata valutazione economica, rispetti i requisiti formali previsti dagli artt. 1350 e 2643 c.c. e risulti coerente con l’interesse dei creditori alla conservazione del valore netto dell’attivo. Il contributo esamina infine i possibili profili di responsabilità del liquidatore e l’eventuale esperibilità dell’azione revocatoria, evidenziando come, in assenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale, la rinuncia a un bene diseconomico possa configurarsi come scelta gestoria razionale e conforme alla funzione liquidatoria.
2026
Law covers resources from both general and specialized areas of national and international law, including comparative law, criminology, business law, banking, corporate and tax law, constitutional law, civil rights, copyright and intellectual property law, environmental law, family law, medicine and the law as well as psychology and the law.
Sì, ma tipo non specificato
Italiano
Nazionale
ELETTRONICO
4
Rinuncia abdicativa, proprietà immobiliare, società in liquidazione, liquidatore, art. 2489 c.c., derelictio, bene diseconomico, responsabilità del liquidatore, azione revocatoria, eventus damni
https://riviste.lefebvregiuffre.it/rivista-societa/dettaglio/15238586/la-rinuncia-abdicativa-alla-proprieta-immobiliare-della-societa-in-funzione-liquidatoria-qualche-spunto-a-margine-di-una-recente-sentenza-delle-sezioni-unite
1
info:eu-repo/semantics/article
262
Chiloiro, Andrea
1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista
none
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1548755
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