Il contributo esamina la possibilità che il liquidatore di una società di capitali proceda alla rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare, quando il bene risulti privo di concreto valore di realizzo e generi costi di conservazione, custodia, manutenzione o fiscalità superiori al presumibile ricavato. Prendendo le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23093 del 2025, che ha riconosciuto la validità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare quale atto unilaterale, non recettizio e causalmente autosufficiente, l’articolo ricostruisce il problema nella prospettiva della liquidazione societaria. In tale contesto, la rinuncia può rientrare nei poteri del liquidatore ex art. 2489 c.c., purché sia sorretta da un’adeguata valutazione economica, rispetti i requisiti formali previsti dagli artt. 1350 e 2643 c.c. e risulti coerente con l’interesse dei creditori alla conservazione del valore netto dell’attivo. Il contributo esamina infine i possibili profili di responsabilità del liquidatore e l’eventuale esperibilità dell’azione revocatoria, evidenziando come, in assenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale, la rinuncia a un bene diseconomico possa configurarsi come scelta gestoria razionale e conforme alla funzione liquidatoria.
La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare della società, in funzione liquidatoria: qualche spunto a margine di una recente sentenza delle Sezioni Unite
Andrea Chiloiro
2026-01-01
Abstract
Il contributo esamina la possibilità che il liquidatore di una società di capitali proceda alla rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare, quando il bene risulti privo di concreto valore di realizzo e generi costi di conservazione, custodia, manutenzione o fiscalità superiori al presumibile ricavato. Prendendo le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23093 del 2025, che ha riconosciuto la validità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare quale atto unilaterale, non recettizio e causalmente autosufficiente, l’articolo ricostruisce il problema nella prospettiva della liquidazione societaria. In tale contesto, la rinuncia può rientrare nei poteri del liquidatore ex art. 2489 c.c., purché sia sorretta da un’adeguata valutazione economica, rispetti i requisiti formali previsti dagli artt. 1350 e 2643 c.c. e risulti coerente con l’interesse dei creditori alla conservazione del valore netto dell’attivo. Il contributo esamina infine i possibili profili di responsabilità del liquidatore e l’eventuale esperibilità dell’azione revocatoria, evidenziando come, in assenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale, la rinuncia a un bene diseconomico possa configurarsi come scelta gestoria razionale e conforme alla funzione liquidatoria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


