È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché «per almeno 5 anni». Il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale.
La «terza prova» del reddito di cittadinanza davanti alla Consulta. Note a margine della sentenza 20 marzo 2025, n. 31
Francesca Tobia De Michiel
2025-01-01
Abstract
È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché «per almeno 5 anni». Il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale.File in questo prodotto:
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