Sulla scorta dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9863 del 2021, il contributo analizza il peculiare tema del rapporto tra la litispendenza e un accordo di scelta esclusiva del foro contenuto in una cover note assicurativa ai sensi dell’art. 31.2 regolamento UE 1215/2012, indagando la natura dello strumento più appropriato di impugnazione dell’ordinanza di sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tra il regolamento preventivo di giurisdizione e il regolamento necessario di competenza. Viene, quindi, esaminato il sindacato cui sono tenuti il giudice preveniente e quello prevenuto, al quale spetta, in quanto designato, l’indagine sulla validità formale e sostanziale dell’accordo di scelta esclusiva del foro, in virtù dell’inversione della regola della prevenzione secca prevista dalla novella in tema di litispendenza europea, in una rinnovata ottica di tutela dell’enforcement del foro prorogato. Dopo aver affermato l’astratta idoneità della nota di copertura assicurativa a contenere una clausola di scelta esclusiva del foro, l’ordinanza ne evidenzia addirittura la prevalenza, in quanto speciale, sulle clausole previste dalla polizza in essa richiamata. Conclude la Corte rilevando che, sulla base della ricostruzione generale, le censure sono infondate anche con riferimento all’applicabilità ratione temporis del regolamento Bruxelles I bis, in virtù del cd. Withdrawal Agreement che ha regolamentato la cd. Brexit prevedendo l’applicabilità del regolamento UE 1215/2012 per i procedimenti instaurati prima del termine del periodo di transizione fissato al 31 dicembre 2020, come ricorre nella fattispecie, e, pertanto, il gravame deve essere respinto.
Sospensione del giudizio per litispendenza europea con clausola di scelta esclusiva del foro in una cover note assicurativa
FEDERICA SARTORI
2023-01-01
Abstract
Sulla scorta dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9863 del 2021, il contributo analizza il peculiare tema del rapporto tra la litispendenza e un accordo di scelta esclusiva del foro contenuto in una cover note assicurativa ai sensi dell’art. 31.2 regolamento UE 1215/2012, indagando la natura dello strumento più appropriato di impugnazione dell’ordinanza di sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tra il regolamento preventivo di giurisdizione e il regolamento necessario di competenza. Viene, quindi, esaminato il sindacato cui sono tenuti il giudice preveniente e quello prevenuto, al quale spetta, in quanto designato, l’indagine sulla validità formale e sostanziale dell’accordo di scelta esclusiva del foro, in virtù dell’inversione della regola della prevenzione secca prevista dalla novella in tema di litispendenza europea, in una rinnovata ottica di tutela dell’enforcement del foro prorogato. Dopo aver affermato l’astratta idoneità della nota di copertura assicurativa a contenere una clausola di scelta esclusiva del foro, l’ordinanza ne evidenzia addirittura la prevalenza, in quanto speciale, sulle clausole previste dalla polizza in essa richiamata. Conclude la Corte rilevando che, sulla base della ricostruzione generale, le censure sono infondate anche con riferimento all’applicabilità ratione temporis del regolamento Bruxelles I bis, in virtù del cd. Withdrawal Agreement che ha regolamentato la cd. Brexit prevedendo l’applicabilità del regolamento UE 1215/2012 per i procedimenti instaurati prima del termine del periodo di transizione fissato al 31 dicembre 2020, come ricorre nella fattispecie, e, pertanto, il gravame deve essere respinto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


