La Cassazione ha ribadito che in una fattispecie transnazionale, nella quale risulta applicabile la legge straniera ai sensi delle pertinenti norme di conflitto, il giudice nazionale deve applicarla anche con riguardo ai criteri di liquidazione del danno stabiliti dalla giurisprudenza, in quanto costituiscano ‘‘diritto vivente’’ di quell’ordinamento, purché siano compatibili con il limite dell’ordine pubblico internazionale.

L’applicazione integrale del diritto straniero in materia di risarcimento del danno non patrimoniale

FEDERICA SARTORI
2025-01-01

Abstract

La Cassazione ha ribadito che in una fattispecie transnazionale, nella quale risulta applicabile la legge straniera ai sensi delle pertinenti norme di conflitto, il giudice nazionale deve applicarla anche con riguardo ai criteri di liquidazione del danno stabiliti dalla giurisprudenza, in quanto costituiscano ‘‘diritto vivente’’ di quell’ordinamento, purché siano compatibili con il limite dell’ordine pubblico internazionale.
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