Prendendo spunto dall'ordinanza della Cassazione 25318/2025, il saggio esamina il valore dell'accettazione del debitore ceduto nella circolazione dei crediti, ponendo in rapporto tale accettazione con la ricognizione del debito altrui: è principio ormai consolidato che l'accettazione, nella normalità dei casi, costituisca una dichiarazione di natura confessoria circa l'avvenuta conoscenza del negozio di cessione, e non implichi affatto alcuna ricognizione di debito verso il cessionario ai sensi dell'art. 1988 c.c. Viceversa, una vera ricognizione di debito verso il cessionario implica sempre la conoscenza dell'avvenuta cessione, e vale quindi anche come accettazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.

Il ruolo dell'accettazione del debitore nella cessione del credito, tra confessione e riconoscimento del diritto altrui.

Umberto Stefini
2026-01-01

Abstract

Prendendo spunto dall'ordinanza della Cassazione 25318/2025, il saggio esamina il valore dell'accettazione del debitore ceduto nella circolazione dei crediti, ponendo in rapporto tale accettazione con la ricognizione del debito altrui: è principio ormai consolidato che l'accettazione, nella normalità dei casi, costituisca una dichiarazione di natura confessoria circa l'avvenuta conoscenza del negozio di cessione, e non implichi affatto alcuna ricognizione di debito verso il cessionario ai sensi dell'art. 1988 c.c. Viceversa, una vera ricognizione di debito verso il cessionario implica sempre la conoscenza dell'avvenuta cessione, e vale quindi anche come accettazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/1560158
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