Prendendo spunto dall'ordinanza della Cassazione 25318/2025, il saggio esamina il valore dell'accettazione del debitore ceduto nella circolazione dei crediti, ponendo in rapporto tale accettazione con la ricognizione del debito altrui: è principio ormai consolidato che l'accettazione, nella normalità dei casi, costituisca una dichiarazione di natura confessoria circa l'avvenuta conoscenza del negozio di cessione, e non implichi affatto alcuna ricognizione di debito verso il cessionario ai sensi dell'art. 1988 c.c. Viceversa, una vera ricognizione di debito verso il cessionario implica sempre la conoscenza dell'avvenuta cessione, e vale quindi anche come accettazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Il ruolo dell'accettazione del debitore nella cessione del credito, tra confessione e riconoscimento del diritto altrui.
Umberto Stefini
2026-01-01
Abstract
Prendendo spunto dall'ordinanza della Cassazione 25318/2025, il saggio esamina il valore dell'accettazione del debitore ceduto nella circolazione dei crediti, ponendo in rapporto tale accettazione con la ricognizione del debito altrui: è principio ormai consolidato che l'accettazione, nella normalità dei casi, costituisca una dichiarazione di natura confessoria circa l'avvenuta conoscenza del negozio di cessione, e non implichi affatto alcuna ricognizione di debito verso il cessionario ai sensi dell'art. 1988 c.c. Viceversa, una vera ricognizione di debito verso il cessionario implica sempre la conoscenza dell'avvenuta cessione, e vale quindi anche come accettazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


