Tentativo di precisazione del concetto di "identità" – al centro di molte prospettive di ricerca attuali - attraverso il ricorso a testi della giurisprudenza e della filosofia antica, e alla luce di alcune posizioni della filosofia moderna. I testi antichi vengono letti, a loro volta, segnalando il (limitato) ruolo argomentativo della filosofia greca e ellenistica nel pensiero dei giuristi. La nozione di identità ha due accezioni, che determinano l’articolazione della ricerca in due parti. Secondo l’etimologia e come significato primo, ‘identità’ è la condizione di essere idem ("idem" è "is" + il suffisso d’insistenza –em o –dem), cioè ‘medesimezza, essere lo stesso’, dunque è un rapporto di uguaglianza fra due termini presi in considerazione. In seconda accezione, "identità" è l’insieme dei caratteri peculiari che contraddistinguono un individuo o un gruppo di individui. Al primo versante, l’ "idem esse" inteso come rapporto di uguaglianza fra due termini, è dedicata la prima e più estesa parte della ricerca, che include anche l’esame di altri termini, fra cui ‘persona’; la seconda parte è dedicata all’identità come insieme di caratteri distintivi. 1) Quanto all’identità come rapporto di uguaglianza, viene approfondito il problema dell’identità (o mutamento) nel corso del tempo. Testo fondamentale è un responso di Alfeno, che affronta la questione dell’identità a proposito di un processo, cioè se si mantenga "idem" il "iudicium" quando alcuni dei "iudices" dati per giudicare un’unica causa si fossero scusati e fossero stati sostituiti con altri (Alf. 6 dig. D. 5.1.76). Il passo viene letto ricostruendo lo sfondo filosofico che esso presuppone. In particolare, oltre all'ontologia stoica (e al connesso problema della nave di Teseo, che fin dall’Alciato è stato riconosciuto come presupposto dal testo di Alfeno), il passo deve essere accostato a un secondo argomento della filosofia greca, cioè all’ “auxanomenos logos” (o argomento della crescita) che era stato formulato già da Epicarmo nel V sec. a.C. Sulla base di una serie di confronti testuali (in particolare con un commento anonimo al Teeteto di Platone, conservato in un papiro edito nel 1905 da H. Diels e W. Schubart, col. LXXI ll. 12-40 = 23 B 2 D.K.), si arriva alla conclusione che la decisione di Alfeno si basi non sull’adesione a dottrine filosofiche, bensì su ragioni giuridiche (che traggono dalla filosofia chiarimenti analitici, ma non valori). In particolare, la conclusione che il mutamento dei giudici lascia intatto il collegio dipende dalla più generale necessità di garantire la stabilità del soggetto di diritto come centro di imputazione dei rapporti. Sulla base di questa lettura si procede a un esame della definizione forse tuttora più influente di identità personale, enunciata da John Locke nel Saggio sull’intelletto umano (libro 2.2.7), di cui si colgono le analogie con il pensiero antico e giuridico in particolare. 2) Nella seconda parte del saggio si esamina l’identità personale intesa come insieme dei caratteri peculiari che contraddistinguono un individuo o un gruppo di individui. Sulla base specialmente dell’interazionismo elaborato da George Herbert Mead, si sottolinea il ruolo del diritto nella costruzione sociale dell’identità degli individui (ai quali il diritto fornisce un repertorio di comportamenti e di rappresentazioni di sé). Questa prospettiva può essere adeguata a esaminare una società stratificata e giuridicamente organizzata per status come quella romana.

Lessico dell'identità

MANTOVANI, DARIO GIUSEPPE
2010-01-01

Abstract

Tentativo di precisazione del concetto di "identità" – al centro di molte prospettive di ricerca attuali - attraverso il ricorso a testi della giurisprudenza e della filosofia antica, e alla luce di alcune posizioni della filosofia moderna. I testi antichi vengono letti, a loro volta, segnalando il (limitato) ruolo argomentativo della filosofia greca e ellenistica nel pensiero dei giuristi. La nozione di identità ha due accezioni, che determinano l’articolazione della ricerca in due parti. Secondo l’etimologia e come significato primo, ‘identità’ è la condizione di essere idem ("idem" è "is" + il suffisso d’insistenza –em o –dem), cioè ‘medesimezza, essere lo stesso’, dunque è un rapporto di uguaglianza fra due termini presi in considerazione. In seconda accezione, "identità" è l’insieme dei caratteri peculiari che contraddistinguono un individuo o un gruppo di individui. Al primo versante, l’ "idem esse" inteso come rapporto di uguaglianza fra due termini, è dedicata la prima e più estesa parte della ricerca, che include anche l’esame di altri termini, fra cui ‘persona’; la seconda parte è dedicata all’identità come insieme di caratteri distintivi. 1) Quanto all’identità come rapporto di uguaglianza, viene approfondito il problema dell’identità (o mutamento) nel corso del tempo. Testo fondamentale è un responso di Alfeno, che affronta la questione dell’identità a proposito di un processo, cioè se si mantenga "idem" il "iudicium" quando alcuni dei "iudices" dati per giudicare un’unica causa si fossero scusati e fossero stati sostituiti con altri (Alf. 6 dig. D. 5.1.76). Il passo viene letto ricostruendo lo sfondo filosofico che esso presuppone. In particolare, oltre all'ontologia stoica (e al connesso problema della nave di Teseo, che fin dall’Alciato è stato riconosciuto come presupposto dal testo di Alfeno), il passo deve essere accostato a un secondo argomento della filosofia greca, cioè all’ “auxanomenos logos” (o argomento della crescita) che era stato formulato già da Epicarmo nel V sec. a.C. Sulla base di una serie di confronti testuali (in particolare con un commento anonimo al Teeteto di Platone, conservato in un papiro edito nel 1905 da H. Diels e W. Schubart, col. LXXI ll. 12-40 = 23 B 2 D.K.), si arriva alla conclusione che la decisione di Alfeno si basi non sull’adesione a dottrine filosofiche, bensì su ragioni giuridiche (che traggono dalla filosofia chiarimenti analitici, ma non valori). In particolare, la conclusione che il mutamento dei giudici lascia intatto il collegio dipende dalla più generale necessità di garantire la stabilità del soggetto di diritto come centro di imputazione dei rapporti. Sulla base di questa lettura si procede a un esame della definizione forse tuttora più influente di identità personale, enunciata da John Locke nel Saggio sull’intelletto umano (libro 2.2.7), di cui si colgono le analogie con il pensiero antico e giuridico in particolare. 2) Nella seconda parte del saggio si esamina l’identità personale intesa come insieme dei caratteri peculiari che contraddistinguono un individuo o un gruppo di individui. Sulla base specialmente dell’interazionismo elaborato da George Herbert Mead, si sottolinea il ruolo del diritto nella costruzione sociale dell’identità degli individui (ai quali il diritto fornisce un repertorio di comportamenti e di rappresentazioni di sé). Questa prospettiva può essere adeguata a esaminare una società stratificata e giuridicamente organizzata per status come quella romana.
2010
9788861980419
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/217347
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact