L'articolo esamina l'istituto della fideiussione cosiddetta "omnibus", ossia a garanzia di tutti i crediti presenti e futuri contratti dal cliente nei confronti della banca, in dipendenza delle operazioni bancarie via via svolte. L'analisi riguarda, in particolare, gli sviluppi giurisprudenziali recenti dell'istituto alla luce della modifica degli artt. 1938 e 1956 del codice civile, dopo la mini-riforma introdotta dalla legge sulla trasparenza bancaria 154/1992.

La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art. 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. nell’attuale prassi bancaria.

STELLA, GIOVANNI
2010-01-01

Abstract

L'articolo esamina l'istituto della fideiussione cosiddetta "omnibus", ossia a garanzia di tutti i crediti presenti e futuri contratti dal cliente nei confronti della banca, in dipendenza delle operazioni bancarie via via svolte. L'analisi riguarda, in particolare, gli sviluppi giurisprudenziali recenti dell'istituto alla luce della modifica degli artt. 1938 e 1956 del codice civile, dopo la mini-riforma introdotta dalla legge sulla trasparenza bancaria 154/1992.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11571/225827
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